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Il Covid- 19 e lo studio comparativo delle culture giuridiche. La risposta data dai Paesi dell’Estremo Oriente all’emergenza sanitaria da Coronavirus è di grande interesse non soltanto per verificare la distanza culturale prima ancora che giuridica che separa quell’area del mondo dai Paesi della tradizione occidentale, ma anche per individuare le differenze tra gli ordinamenti e le società dell’Asia dell’Est. Da un lato, abbiamo avuto l’esempio della Repubblica Popolare Cinese, che in conformità al modello dello Stato socialista, sia pure “sinizzato”, ha centralizzato la reazione istituzionale al diffondersi della pandemia da Covid- 19. Dopo le “incertezze” iniziali, le autorità centrali di Pechino hanno assunto direttamente la conduzione delle operazioni, mediante la creazione del «Gruppo Centrale per la Risposta Epidemica», quale cabina di regia unica e nazionale. In applicazione delle norme costituzionali e legislative, soprattutto dell’art. 51 della Costituzione del 1982 ( più volte modificata) che assicura la preminenza degli interessi della società e dello Stato ( nonché, ovviamente, del Partito) sui diritti fondamentali e le libertà dei cittadini, è stato imposto progressivamente un lockdown hard in ampie parti del Paese. Nella prima fase, la chiusura totale delle attività e dei movimenti delle persone ha riguardato la città di Wuhan e la Provincia di Hubei ( di cui Wuhan è il capoluogo), con l’applicazione della pena di morte per i trasgressori del divieto di lasciare la propria abitazione. Nella seconda fase, i divieti sono stati applicati anche a altre zone, tra cui per esempio Pechino e Shanghai. Nella terza fase, quella del rallentamento delle misure di prevenzione e controllo del Coronavirus, sono state adottate misure per il sostegno dell’economia. La Repubblica Popolare Cinese ha, altresì, fatto ricorso, nel contrasto al Covid- 19, alla sorveglianza elettronica. In particolare, alla popolazione è stato assegnato un codice sanitario, scaricato mediante applicazione per smartphones.
Queste, dunque, le caratteristiche essenziali della risposta istituzionale al Coronavirus nella Cina Popolare. Si può, ora, parlare in maniera generalizzata di un modello asiatico? Direi di no. Gli altri Stati dell’Asia orientale, chi più chi meno, hanno fatto ricorso al tracciamento tecnologico del contagio e delle persone contagiate, ma certamente senza gli eccessi ( vedi: pena di morte) della Repubblica Popolare Cinese. L’idea di fondo è stata quella per cui è meglio essere rintracciati che rinchiusi. Ciò si è verificato specialmente nella Corea del Sud, ma anche a Hong Kong, Macao, e inoltre a Singapore, a Taiwan e in Thailandia. In questi Paesi si è fatto largo ricorso, oltreché al digital contact tracing, a misure di distanziamento sociale, divieto di assembramenti, uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale ( mascherine facciali ecc.), e ovviamente alla medicalizzazione dei casi più gravi. I lockdowns, quando vi sono stati, hanno avuto carattere di selettività e di breve durata nel tempo ( in presenza anche di eventuali ondate di ritorno), configurandosi in definitiva come semi- lockdowns. Lo stesso Vietnam, che ha un sistema giuridico simile a quello della Cina popolare, ha previsto unicamente quindici giorni di quarantena nazionale, con la precisazione che andava intesa non nel senso di isolamento, ma di distanziamento sociale. Infine, il caso del Giappone, dove, in base alla Costituzione del 1947 ( fortemente voluta dagli americani) le autorità pubbliche non dispongono del potere di restringere in maniera generalizzata i diritti e le libertà dei cittadini, cosicché si è optato per un lockdown c. d. soft o etico, non invece propriamente giuridico. In sostanza, con la dichiarazione di emergenza dell’ 8 aprile 2020 è stato “raccomandato” ai cittadini di restare nelle proprie abitazioni il più possibile e di osservare il distanziamento sociale e l’uso dei d. p. i. ( mascherine), ma senza previsione di sanzioni. Il lockdown soft, prima applicato in sette prefetture, è poi stato esteso a tutte le 47 prefetture del Paese, per essere da ultimo revocato il 25 maggio 2020. Quale insegnamento si può conclusivamente trarre dalle risposte est- asiatiche al Coronavirus? Direi che, se le misure sono state diverse da quelle dell’Occidente, soprattutto per la scarsa attenzione in Estremo Oriente alle problematiche della privacy implicate dal ricorso al data tracing, per non parlare poi della pena di morte applicata ai trasgressori dell’isolamento domiciliare nella Cina popolare, nemmeno si può parlare di una unitaria impostazione in Asia orientale al contrasto al Coronavirus, dal momento che si è passati dalle pene draconiane irrogate nella Repubblica Popolare Cinese all’approccio etico e non giuridico del Giappone. Insomma, anche in occasione della “lotta” al Covid- 19 è emersa l’opportunità di considerare non tanto un monolitico diritto asiatico, quanto piuttosto la polifonia dei diritti asiatici.