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Il cosiddetto decreto Rilancio numero 34 del 2020 interviene sugli Isa ( Indice sintetico di affidabilità fiscale) ma non nel modo in cui sarebbe stato opportuno intervenire a seguito della crisi derivante dalla nota situazione epidemiologica che ha colpito in modo drammatico le libere professioni.
La operatività degli Indici sintetici per l’anno 2020 non viene esclusa automaticamente nel decreto.
Vale la pena richiamare alcuni principi che regolano l’Isa, uno strumento che, nelle intenzioni del legislatore, era stato concepito, a differenza dello studio di settore ( modalità di verifica rilevante persino ai fini penali) non come forma di accertamento ma come sistema per favorire la emersione spontanea dei redditi e la collaborazione tra contribuente e fisco.
Il sistema di collaborazione ( la cosiddetta compliance) prevederebbe una sorta di pagella da assegnare al contribuente sulla base di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta che forniscono una sintesi di valori volta a verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale dei contribuenti. Attribuendo un grado di affidabilità fiscale, espresso in una scala che varia da 1 a 10, i contribuenti “premiati” hanno la possibilità di beneficiare di una serie di vantaggi ( esclusione dagli accertamenti di tipo analitico- presuntivo, riduzione dei termini per l’accertamento).
È un fatto che però l’articolo 9 bis comma 14 prevede che l’Amministrazione finanziaria tiene conto dei risultati dell’Isa per definire le strategie di controllo ( la Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 10 maggio 2019 n.
126200/ 2019 ha specificato che in caso di punteggio inferiore o uguale a 6, il contribuente può essere inserito nell’ambito dei programmi di controllo della amministrazione).
Tutto questo prima della emergenza epidemiologica. Il legislatore ha, quindi, dovuto tenere conto della situazione quantomeno anomala ma lo ha fatto, in modo peraltro un po’ involuto, nell’articolo 148 del decreto cosiddetto Rilancio, demandando alla Amministrazione finanziaria il compito di tenerne conto sulla base delle proprie banche dati ( «attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità della Amministrazione» ) e delle specifiche proposte formulate dalla commissione di esperti di cui fanno parte i componenti designati dai singoli Ordini nazionali.
Con l’occasione sono stati anche mitigati alcuni criteri per determinare il livello di affidabilità ( per la determinazione dell’indice per il periodo 2018 si tiene conto anche del periodo di imposta 2019). Tuttavia il punto è: come può essere ragionevole utilizzare automatismi, algoritmi di calcolo, formule matematiche nella individuazione di una capacità reddituale che è stata compromessa da una drammatica crisi ( tra le più gravi del dopoguerra)?
Molto più coerente è, come richiesto sia dal Cnddc che dal Cnf, escludere quantomeno per l’anno 2020 la applicazione degli Indici sintetici di affidamento proprio facendo uso dell’articolo 9bis comma 6 del Dl 50/ 2017, che consente di valutare «il non normale svolgimento della attività professionale», applicando automaticamente tale ipotesi di esclusione.
* coordinatore commissione tributaria Cnf