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Apertura al buio per i contribuenti italiani titolari di partita Iva che il 16 marzo erano chiamati al pagamento dell'F24, termine prorogato dal DL 17 marzo 2018 n. 18 che ha però visto la luce nella Gazzetta Ufficiale solo nella serata di ieri. Quindi chi aveva puntato sul rinvio, pur in assenza di una ufficializzazione in Gazzetta, ha vinto la mano e ha raccolto dal piatto una iniezione di liquidità almeno fino al 31 maggio. La sospensione dei versamenti per tutti i contribuenti, che nell’anno precedente non hanno superato i 2 milioni di ricavi, è uno dei più chiari interventi fiscali del Decreto, laddove all’art. 62 prevede che i versamenti che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria possano essere effettuati entro il 31 maggio 2020 senza applicazione di sanzione e interessi. Di più difficile applicazione è invece il comma 7 dello stesso articolo, dove prevede la non assoggettabilità a ritenuta di acconto dei compensi percepiti nel periodo compreso tra l’entrata in vigore (ieri ndr) e il 31 marzo 2020. Coloro che avendo avuto ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d’imposta precedente e che nel mese precedente (febbraio ndr) non abbiano sostenuto spese di lavoro dipendente o assimilato, possono chiedere ai committenti di non operare la ritenuta e liquidare l’intero importo della parcella. Tali professionisti dovranno riversare le ritenute non operate entro il 31 maggio. Quindi l’avvocato che ha emesso un avviso di parcella nel periodo precedente ed ha indicato la ritenuta di acconto da trattenere, dovrà contattare il cliente chiedendogli di versare l’intero importo lordo, ma solo se il pagamento avverrà entro il 31 marzo e soprattutto dovrà emettere gli avvisi di parcella fino al 31 marzo non indicando l’importo della ritenuta, sperando che l’onorario venga saldato entro il 31 marzo 2020. Non desta particolari difficoltà applicative invece il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione è riconosciuto per il periodo 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro fino ad un massimo di 20.000. Il credito di imposta per botteghe e negozi prevede che il 60 per cento del canone di locazione del mese di febbraio, possa tornare nelle tasche dei contribuenti imprenditori mediante la compensazione di detto credito con altre imposte. Qui invece appare evidente l’esclusione delle categorie professionali laddove il predetto credito di imposta si applica solo agli esercenti attività di impresa e solo per canoni di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 di fatto estromettendo dal beneficio i canoni di locazione degli altri immobili tra i quali gli studi professionali.Nella consistente parte dedicata alle misure a sostegno del lavoro, l’art. 27 prevede un’indennità ai professionisti e lavoratori con rapporto di co.co.co, pari a € 600,00. Tale indennità erogata per il mese di marzo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del dpr 917/86. Non è chiaro però se questa indennità venga riconosciuta a tutti i liberi professionisti indipendentemente dalla loro posizione previdenziale o solo a quelli iscritti all’INPS e quindi escludendo tutti i professionisti dotati di un’autonoma cassa previdenziale come ad esempio gli avvocati, i commercialisti, gli ingegneri e gli architetti, ecc. Di sicuro ancora una volta, come nel caso del regime forfettario, vengono penalizzate le aggregazioni professionali come gli studi associati. Il dubbio del mancato coinvolgimento dell’intera platea dei professionisti, si pone perché il comma due dello stesso articolo prevede che ad erogare tale indennità sia l’INPS, previa domanda. Allora delle due una: o l’INPS si fa carico anche dei professionisti iscritti alle varie Casse di Previdenza, o i professionisti non iscritti all’INPS non sono contemplati in questa norma. Scoprendo le carte che si sono state servite da questo Decreto, a noi professionisti non ci resta che passare.