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«Salvini non vuole risolvere nulla, vuole che il problema si incancrenisca per lucrare elettoralmente sul problema insoluto».
Il giudizio del costituzionalista e deputato dem Stefano Ceccanti sul decreto sicurezza bis è chiaro: oltre ad essere «inutile» e «irragionevole», entra in conflitto con le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, inciampando in diversi profili di incostituzionalità. Ma non è il caso, dice al Dubbio, di “contare” sull’intervento del Capo dello Stato per vederlo tramontare: «saranno i giudici, approfittando del richiamo ai vincoli costituzionali, a non dare il via libera».
E la scelta di porre la fiducia, al di là della volontà di far cadere tutti gli emendamenti, nasconde la volontà di ribadire, ancora una volta, che chi comanda per davvero è il leader della Lega.
Il governo ha incassato la fiducia sul decreto sicurezza bis, nonostante le critiche di incostituzionalità avanzate da molti. Ci sono punti che potrebbero portare Mattarella a intervenire?
Eviterei di tirare in ballo la Presidenza della Repubblica soprattutto sul rinvio di leggi di conversione che è altamente problematico. Infatti, rinviando questo tipo di leggi il Capo dello Stato determinerebbe una mancata conversione e quindi la decadenza del decreto. Per questa ragione, in genere, anche in caso di emendamenti dubbi inseriti in sede di esame parlamentare, i Presidenti usano di solito formule di promulgazione con riserva. Già in precedenza su questa materia, in occasione del primo decreto, il Presidente Mattarella aveva comunque richiamato il dovere di non eludere i vincoli internazionali a cui la legislazione è subordinata in generale, secondo l’articolo 117 primo comma della Costituzione, e nello specifico anche secondo l’articolo 10 sul diritto di asilo. Penso che ognuno debba esporre le sue riserve, ma senza pretendere che il Presidente le faccia proprie, anche perché in ogni caso l’ordinamento non è privo di difese: i giudici possono benissimo rinviare varie norme alla Corte, oppure interpretarle direttamente in senso conforme alla Costituzione.
Quali sono i profili di incostituzionalità?
C’è un problema generale per il quale, come ho cercato di spiegare in Aula alla Camera, sul cuore delle norme - quelle contro le navi, articoli 1 e 2 - o il decreto è incostituzionale perché è concepito per eludere i vincoli internazionali da noi sottoscritti oppure, dal momento che comunque è costretto genericamente a citarli, se essi vengono presi sul serio è inutile. Richiamo per esteso il parere del Comitato per la legislazione, organismo parlamentare, votato all’unanimità su proposta della relatrice Dadone ( M5S) e illustrato dalla collega Corneli ( sempre M5S): “Andrebbe approfondita l’effettiva portata normativa dell’articolo 1, che appare suscettibile di determinare contenziosi. L’articolo 1 consente, infatti, con provvedimenti del ministro dell’Interno di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di determinate tipologie di navi nel mare territoriale, nel rispetto, però, degli obblighi internazionali. Anche se non esplicitamente richiamato nella relazione illustrativa – prosegue il Comitato – tra tali obblighi rientra evidentemente anche il principio di non respingimento, non- refoulement, come ricavabile dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. Conseguentemente, un eventuale provvedimento del ministro dell’Interno che vietasse l’ingresso nel mare territoriale a una nave che avesse rifiutato l’attribuzione, in base alla Convenzione di Amburgo sulla sicurezza del salvataggio marittimo, di un porto sicuro, non italiano, invocando il principio di non respingimento, potrebbe essere comunque ritenuto in sede giurisdizionale in violazione del disposto dell’articolo 1, qualora il giudice ritenesse legittima l’invocazione di tale principio, vanificando così parzialmente la finalità della norma indicata nella relazione illustrativa”. Oltre questo problema generale, che assorbirebbe comunque tutto, c’è in quegli articoli chiave il problema di sanzioni oggettivamente sproporzionate contro i comandanti delle navi e, nella seconda parte, norme sproporzionate in materia di ordine pubblico.
Dunque non può conciliarsi con le convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia come Montego Bay, Unclos, Solas e Sar? Quali sono le conseguenze in caso di contrasto?
No, non si concilia, per cui o i giudici, approfittando del richiamo testuale ai vincoli costituzionali, sceglieranno, come già accaduto, l’interpretazione conforme a Costituzione e non daranno il via libera a nessuna sanzione oppure manderanno il decreto alla Corte costituzionale che risolverà il problema in senso comunque conforme a quei vincoli.
Mancano i presupposti di necessità e di urgenza, vista la riduzione degli sbarchi?
Direi di sì, comunque, più in generale, anche se ci fosse in astratto un’emergenza sbarchi che si intendesse prevenire con norme deterrenti, norme incostituzionali non potrebbero mai essere necessarie e urgenti.
Il pericolo principale, per Salvini, sono le ong, che però partecipano ad una parte piccolissima degli sbarchi. Il decreto ferma davvero l’immigrazione, come vorrebbe il ministro? Quali sono le lacune, in tal senso?
L’immigrazione non si ferma per decreto, si può gestire in sede europea ripartendo in modo equo i richiedenti asilo con la revisione del Trattato di Dublino e proponendo una legislazione realistica sui migranti economici, in modo che possano arrivare legalmente in relazione al fabbisogno effettivo della nostra economia. Il punto, però, è che Salvini non vuole risolvere nulla, vuole che il problema si incancrenisca per lucrare elettoralmente sul problema insoluto.
Era necessario un ulteriore “decreto sicurezza”?
Non era affatto necessario se non in termini politici, come strumento della campagna elettorale permanente di Salvini, che di questo vive, cannibalizzando progressivamente il M5s, sapendo che la debolezza di quest’ultimo lo porta ad accettare qualsiasi cosa pur di evitare le elezioni.
Come valuta le norme più stringenti in fatto di manifestazioni pubbliche? Si rischia una forma di controllo del dissenso?
Le norme previgenti sulle manifestazioni risalivano al periodo antiterrorismo e mi sembravano anche per questo già sufficientemente rigorose. Con quelle abbiamo battuto un terrorismo organizzato e radicato, davvero c’era bisogno di andare oltre? È pertanto sensato ritenere irragionevoli sia le nuove sanzioni aggravate sull’oltraggio al pubblico ufficiale sia la trasformazione da reato amministrativo a reato penale della fattispecie di resistenza alle forze dell’ordine. Discorso a parte per il cosiddetto Daspo, introdotto in origine in ambito sportivo e sulla cui legittimità, rispetto all’estensione, si possono avere molti dubbi, anche considerando che la Corte è appena intervenuta, ponendo dei limiti nell’ambito delle prestazioni sanitarie su cui era intervenuto il precedente decreto sicurezza.
Cosa ci dice il fatto di aver posto la fiducia sul decreto in termini di stabilità del governo?
La fiducia serviva in parte ad uno scopo tecnico, superare subito tutti gli emendamenti, e ad uno politico: ribadire, per l’ennesima volta, che la maggioranza è compatta sotto la regia di Salvini.