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La cattura e l’incarcerazione di Cesare Battisti è diventato indubbiamente un palcoscenico dove, a partire dai ministri, tutti hanno voluto presenziare. Questa vicenda ha riportato al centro dell’attenzione il discorso della spettacolarizzazione da una parte, il senso della pena all’ergastolo dall’altra. Ne parliamo con Stefano Anastasia, portavoce dei garanti territoriali delle persone private della libertà e garante delle regioni Lazio e Umbria.
La spettacolarizzazione dell’arresto di Battisti è contraria al nostro ordinamento?
Chiaramente nel nostro ordinamento è prevista la tutela dell’indagato e del condannato dal pubblico ludibrio. Quanto abbiamo visto lunedì, non ha nulla a che vedere con il diritto di cronaca, che poteva limitarsi a dire che questa persona era stata trasferita in Italia. Non c’era bisogno di esibire ogni fase del suo internamento. E questa cosa è scritta espressamente nel codice di procedura penale e nell’ordinamento penitenziario: entrambi stabiliscono appunto che non bisogna esporre in pubblico il condannato che sia soggetto ad esecuzione penale o in corso di traduzione.
Cosa ne pensa del video effettuato dalla polizia penitenziaria e messo sui mass media?
È evidente che la responsabilità della pubblica amministrazione è quella di tutelare la persona, non solo di non fare il video, ma anche di non diffonderlo e di sottrarre ad immagini la persona che viene tradotta in carcere. Ovviamente la mia critica è alle amministrazioni pubbliche non all’Informazione, in quanto sono loro che hanno consegnato il video e sono loro quelle vincolate dalle norme di legge, che escludono che l’indagato, il processato e il condannato possano essere esposti alla pubblicità.
L’ergastolo a Battisti, che ormai ha un età avanzata, ha davvero senso?
L’ergastolo è costituzionalmente accettabile nella misura in cui non viene scontato per intero, come disse una sentenza della corte costituzionale La stessa Corte ha dato una giustificazione dell’ostatività attraverso una contorsione: se il condannato collabora, lo stesso può non scontare per intero la pena. Per la Corte, con il marchingegno del 4 bis e 58 ter, l’ergastolo è costituzionalmente orientato perché superabile con la non completa esecuzione. Comunque per quanto riguarda Battisti, se ad esempio non gli fosse impedito di accedere ai benefici, egli ne potrebbe avere accesso a 80/ 85 anni. Si capisce che sui fatti che hanno a che fare con la vita, l’ordinamento abbia interesse all’esecuzione della pena, ma non bisogna dimenticare che si tratta di un’esecuzione di pena e dunque, come tale, il condannato debba avere diritto all’accesso ai benefici penitenziari ed alla liberazione condizionale. Penso che anche se gli fosse applicato il 4 bis, che è l’opinione prevalente, in prospettiva è ragionevole pensare che rispetto a fatti così lontani nel tempo, ormai chiusi dal punto di vista giudiziario e senza possibilità che il condannato possa ancor far parte di organizzazioni criminali, la possibilità di declassificazione sia concreta.
L’ergastolo dovrebbe essere superato in Italia?
La questione dell’ergastolo resta aperta. Resta la necessità di una riconsiderazione dell’ergastolo ostativo da parte della Corte Costituzionale, che si è inventata per legittimarlo, un’argomentazione che è di natura inquisitoria: il fatto che “resta aperta la possibilità per il condannato di collaborare” significa di dover corrispondere a un’opinione del pubblico ministero. Nel frattempo è anche pendente una questione rilevante sulla questione alla Cedu.
E sull’esecuzione della pena a lunga distanza dai fatti che hanno condotto alla condanna, cosa ne pensa?
Quello della questione di un’esecuzione di pena a così lunga distanza dei fatti, con soggetti così cambiati, è una questione antica ma sempre aperta. Capisco che per i reati di particolare gravità, che hanno comportato la morte di persone, in qualche modo questa modalità di prescrizione della pena possa essere contestata, ma non si intende come la finalità costituzionale della pena possa in effetti essere esercitata - quando e come - a tanta distanza dal fatto.
Altro tema l’età: quello dei detenuti in carcere ultrasettantenni.
La legge prevede in via ordinaria che oltre 70 anni non si possa stare in carcere. Sappiamo che ci sono tante eccezioni ma resta il fatto che trattenere in carcere in età avanzata le persone può essere un trattamento contrario al senso di umanità.
Si è parlato anche dell’isolamento diurno a proposito della sentenza di Cesare Battisti, cosa ne pensa?
È assegnato con sentenza dal Giudice, non si tratta decisione amministrativa. L’ergastolo prevede che al condannato sia applicato anche l’isolamento diurno, ma è certamente una inutile e ulteriore vessazione. Che ragione può avere far trascorrere le giornate da solo, al condannato all’ergastolo, per poi mandarlo a dormire nella socialità? Nessuna, se non una pena nella pena.