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Il Tribunale dell’Unione Europea ha stabilito che il logo che rappresenta lo stemma della squadra di calcio AC Milan non può essere oggetto di registrazione a livello internazionale perché troppo simile a un marchio già registrato e in uso Germania da oltre 30 anni per prodotti di cancelleria. I giudici di Lussemburgo quindi respingono il ricorso presentato dal club rossonero pur concordando sul fatto che il marchio tedesco sia composto da una testa stilizzata di uccello rapace che lo distingue dall'altro. Ma, spiegano i giudici, tale elemento figurativo non può essere «considerato dominante e tale da alterare il carattere distintivo dell’elemento denominativo che costituisce il marchio anteriore registrato» dalla società tedesca. La questione risale al 2017: nel febbraio di quell'anno la società calcistica aveva presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione internazionale che designa l’Unione europea ai sensi del regolamento sul marchio dell’Unione europea. La società tedesca InterES Handels-und Dienstleistungs Gesellschaft aveva quindi presentato un’opposizione contro la registrazione richiesta sulla base del marchio denominativo tedesco Milan, depositato nel 1984 e registrato nel 1988, che designa, tra l’altro e nella sostanza, prodotti identici e simili a quelli oggetto della suddetta domanda dell’AC Milan. La società tedesca ritiene infatti che, a causa della somiglianza del marchio richiesto con il suo marchio anteriore, la registrazione del primo sarebbe idonea a provocare un rischio di confusione da parte del pubblico tedesco. Con decisione del 14 febbraio 2020, l’EUIPO ha accolto l’opposizione in toto. L’AC Milan ha quindi presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, che con la sentenza odierna, respinge integralmente il ricorso. In primo luogo, il Tribunale rileva, sulla base di una serie di elementi di prova, in particolare fatture e materiale pubblicitario in lingua tedesca, che il marchio anteriore è stato oggetto di un uso effettivo in Germania. In secondo luogo, il Tribunale constata che il marchio anteriore è stato utilizzato sul mercato tedesco, da un lato, come registrato e, dall’altro, in una forma modificata caratterizzata, in particolare, dall’aggiunta di un elemento figurativo che rappresentala testa di un uccello, simile a un rapace. In tale contesto, il Tribunale sottolinea che, se è vero che l’elemento figurativo aggiuntivo non è insignificante, esso non può essere considerato dominante e tale da alterare il carattere distintivo dell’elemento denominativo che costituisce il marchio anteriore, come registrato. In terzo luogo, il Tribunale considera che, anche se l’elemento figurativo del marchio richiesto non sarà ignorato dal pubblico di riferimento, in particolare a causa delle sue dimensioni e della sua posizione, l’attenzione del pubblico di riferimento non sarà tuttavia concentrata su tale elemento. Infatti, l’attenzione di tale pubblico sarà attirata dall’elemento denominativo costituito dalle lettere «AC» e dalla parola «milan», poiché esse sono riprodotte in lettere maiuscole e con caratteri stilizzati, e l’elemento che formano supera notevolmente l’elemento figurativo in lunghezza. Di conseguenza, il Tribunale considera che l’elemento «AC Milan» costituisce l’elemento dominante del marchio richiesto. In tale contesto, il Tribunale constata che, sebbene una parte del pubblico di riferimento possa percepire l’elemento denominativo «AC Milan» nel marchio richiesto come un riferimento a tale squadra di calcio della città di Milano (Italia), i segni in conflitto, che presentano un’elevata somiglianza sul piano fonetico, fanno entrambi riferimento alla città di Milano. Per quanto riguarda l’argomento dell’AC Milan secondo cui il marchio richiesto gode di notorietà in Germania a causa della reputazione di tale società calcistica, il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che le somiglianze dei due segni in questione sono, nel loro insieme, sufficienti per concludere che esiste un rischio di confusione.