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La premier Giorgia Meloni
Domani mattina alle 12.30 il Consiglio dei ministri analizzerà tra i vari provvedimenti anche il decreto legge “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile”: quattordici articoli nella bozza che abbiamo potuto visionare e alla quale hanno lavorato negli scorsi giorni, in via Arenula e in Piazza del Viminale, i tecnici degli uffici legislativi della Giustizia e dell’Interno, coi contributi di altri dicasteri e col coordinamento di Palazzo Chigi.
I recenti fatti di violenza di Caivano hanno riacceso in questi giorni il dibattito sulla possibilità di abbassare l’età imputabile dei minori: chi di portarla a 14, chi addirittura al di sotto. In realtà il codice penale, all’articolo 97, indica che il minore infraquattordicenne non è mai imputabile, mentre l’articolo 98 cp indica che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita”. Poi, come ha spiegato l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti, «già oggi il minorenne che ha meno di 14 anni e commette reato può essere convocato davanti a un giudice». Dunque da questo punto di vista non ci dovrebbero essere modifiche. Abbiamo chiesto lumi al Viminale, ma le bocche restano cucite fino all’approvazione del provvedimento definitivo. Ma analizziamo quelle che sarebbero – il condizionale è d’obbligo - le novità più significative: daspo urbano (ordine di allontanamento) e avviso orale del questore anche per i minorenni ritenuti socialmente pericolosi che abbiano compiuto 14 anni.
«L'avviso orale può essere rivolto anche ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età - si legge all’articolo 4 (Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile) della bozza -. Ai fini dell'avviso orale, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'avviso orale di cui al presente comma cessano comunque al compimento della maggiore età». Inoltre fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 581 (percosse), 582 (lesione personale), 610 (violenza privata), 612 (minaccia) e 635 (danneggiamento) del codice penale, «commessi da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento». A ciò si aggiunge che «qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è applicabile la procedura di ammonimento».
Infine il provvedimento aggiungerebbe, togliendo l'ammenda di 30 euro, un nuovo articolo che punisce fino a due anni di carcere «chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria». Nulla invece al momento, come voluto dalla ministra Roccella, per proteggere i minori dai contenuti pornografici online. L’aggancio con l’attualità era stato fornito all’esecutivo appunto dal duplice stupro di Caivano e dall’appello di don Patriciello: «Oscurare i porno ai più giovani».
Alessandro Parrotta, avvocato e direttore dell'Ispeg, Istituto per gli studi politici, economici e giuridici giudica «molto buono» il decreto: «Innanzitutto perché è interministeriale - Interno, Giustizia, Sport e giovani, Istruzione e merito, Affari europei, Sud – e coinvolge quindi una importante task force». In seconda battuta, «quello che ritengo davvero interessante è l’allargamento dei poteri del Questore. Pertanto, se da un lato, non si è dato seguito al progetto della senatrice della Lega Bongiorno che prevedeva l’abbassamento dell’età per essere imputabili anche sotto i 14 anni, dall’altro lato, in questo caso si conferisce al Questore un potere più pregnante, finanche di richiamo, di controllo, di ispezione verso i soggetti interessati dal decreto». L’altro aspetto che ritiene positivo è «la circostanza che il reato contravvenzionale diventi invece un reato delittuoso nei confronti della madre e del padre che non ottempera all’obbligo di istruzione del proprio figlio».
Per l’esperto l’elemento invece criticabile è la «presenza del Commissario, come soggetto super partes che deve coordinare il dispendio di denaro per quanto concerne la creazione di infrastrutture nel Mezzogiorno. Sarebbe stato meglio affidare questo potere a singole figure politiche regione per regione». Il professore Parrotta ci spiega anche che all’articolo 5 (modifiche in materia di accompagnamento del minore presso gli uffici di Pg in caso di flagranza di reato) il decreto prevederebbe l’abbassamento del limite di pena (da 5 a 3 anni) per il quale è possibile l’accompagnamento e l’estensione dell’istituto, indipendentemente dal limite di pena, a taluni delitti (lesioni, furto, danneggiamento aggravato, armi). Inoltre leggiamo dell’abbassamento del limite di pena entro il quale è possibile disporre la misura cautelare diversa dalla custodia in carcere per i minori (oltre all’ergastolo, abbassamento da 5 a 4 anni), l’abbassamento del limite di pena entro il quale è possibile disporre custodia cautelare sempre per i minori (da 9 a 6 anni) e l’estensione del suo ambito di applicabilità, indipendentemente dal limite di pena sopra detto, per taluni delitti (determinate tipologie di furto aggravato; furto in abitazione e con strappo; armi; violenza/minaccia o resistenza a pubblico ufficiale; spaccio droga), senza dimenticare l’estensione dei termini di durata della custodia cautelare.
Si tratta - conclude - «di una previsione che va in controtendenza al diritto penale minorile ma sempre in un’ottica di bilanciamento: inasprire la lotta alla criminalità minorile e al tempo stesso incentivare e premiare la risocializzazione». Intanto, come ha reso noto la deputata di Fdi, Carolina Varchi, in Commissione Giustizia è stato incardinato un disegno di legge governativo in materia di violenza di genere che prevede norme più severe e soprattutto una maggiore tutela della vittima, con l'inasprimento anche delle misure di protezione preventiva.