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Ai processi instaurati dal 1° marzo 2023 si applicheranno le disposizioni riformate dal d.lgs. n. 149/22 e, quindi, relativamente all’oggetto di questo primo approfondimento, le parti si troveranno a fare i conti con le molteplici novità della Riforma Cartabia con riferimento all’introduzione del processo.
Innanzitutto, l’attore per le cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica potrà sempre scegliere se proporre la domanda secondo le forme della cognizione ordinaria ovvero seguire quelle del novellato rito semplificato di cognizione. L’art. 281- decies, c. 2, infatti, consente di optare liberamente per questo secondo, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, vincolanti soltanto in caso di competenza collegiale.
Quale sia la scelta, saranno obbligatori la notifica e il deposito telematico anche degli atti introduttivi. Si applicheranno, infatti, ai giudizi introdotti a partire dal 1° marzo le norme codicistiche relative alle notificazioni (artt. 137 ss.) e il nuovo Titolo V- ter - Disposizioni relative alla giustizia digitale delle disp. att. al c.p.c.
Cominciando dal giudizio a cognizione piena, le modifiche apportate ai requisiti di contenuto dell’atto di citazione e della comparsa di risposta – pur non particolarmente impattanti se considerate in sé e per sé - prefigurano gran parte delle modifiche apportate alla fase introduttiva, questa sì completamente stravolta. Già soltanto leggendo il testo riformato dell’art. 163 si ha immediatamente la misura dell’ennesima dilatazione del tempo di accesso alla giurisdizione e al giudice. Il contatto tra quest’ultimo e le parti, già insopportabilmente procrastinato dal grave sovraccarico della maggior parte dei Tribunali italiani, viene ulteriormente ritardato dall’estensione delle ipotesi di mediazione obbligatoria e da una disciplina che colloca l’udienza di comparizione al termine dello scambio di una pluralità di scritti difensivi tendenzialmente destinati a definire – fuori dall’udienza – thema decidendum e probandum. Il tutto, ancora una volta, al dichiarato fine di semplificare e rendere più efficiente la giustizia civile con l’aggravante, questa volta, di aver introdotto meccanismi che lungi dal garantire la riduzione dei tempi del processo per cui l’Italia si è impegnata in Europa anche anticipando inopinatamente l’entrata in vigore della riforma, finiscono inevitabilmente per appesantirli.
Così, in primo luogo, l’attore che abbia optato per le forme ordinarie, dovrà indicare (e probabilmente fornire un principio di prova) – senza che l’adempimento sia previsto a pena di nullità - di aver assolto agli oneri che incidono sulla procedibilità della domanda (art. 163, c.1 n. 3- bis) che nel frattempo, come detto, sono aumentati. Alla negoziazione assistita obbligatoria e alle già previste ipotesi di mediazione obbligatoria se ne aggiungono altre, cosicché sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 riformato dalla medesima Riforma, chi – sempre a partire dal 1° marzo 2023 – intenda esercitare un’azione relativa anche a contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura dovrà tentare la mediazione ovvero, per le materie di competenza, optare per le ADR considerate equipollenti (c. 3).
In secondo luogo, questa volta con conseguenze che potranno avere un peso specifico più o meno consistente sugli sviluppi del processo, l’attore ha l’onere di esporre «in modo chiaro e specifico» i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. Il requisito della chiarezza e sinteticità che deve caratterizzare, ai sensi del nuovo testo dell’art. 121, la redazione di «tutti gli atti del processo» (e che, invero, risultano poi singolarmente declinati solo per gli atti processuali di parte), potrebbe riverberarsi, assieme alla specificità, sulla nuova disciplina della nullità dell’atto di citazione che – intoccato il testo dell’art. 164 - emerge però dall’art 183- quater, rubricato «ordinanza di rigetto della domanda». Rimandando la riflessione su questo - singolare quanto a mio avviso inutile – provvedimento la novità più rilevante consiste nel contenuto degli avvertimenti di cui al n. 7, in conseguenza delle consistenti modifiche alla disciplina dell’introduzione del giudizio e della costituzione delle Parti.
Gli stessi, inoltre, si arricchiscono di contenuti in quanto sarà necessario indicare l’esistenza dell’obbligo di difesa tecnica, ove sussistente, nonché informare il convenuto della possibilità di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Anche la comparsa di risposta richiama il principio di chiarezza, cui si affianca il richiamo alla specificità quale attributo della presa di posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. L’innovazione non è in realtà foriera di grandi novità, atteso che anche in mancanza di un testo normativo puntuale com’è l’art. 416, c. 3 per il processo del lavoro, la giurisprudenza considera costantemente la contestazione analitica delle circostanze allegate dalla controparte principio generale «che discende dagli oneri processuali ricavabile dall' art. 167 c.p.c. e come tale proprio di qualunque giudizio» (così da ultimo, Cass. ord., n. 17731/22, con riferimento al giudizio di insinuazione al passivo fallimentare). Con tutte le conseguenze del caso in ordine alla sorte dei fatti «non CONTESTATI».
La Costituzione delle parti
Come si è detto, si allontana nel tempo il primo contatto “reale” con il giudice, atteso che i giorni liberi che debbono intercorrere dalla notificazione della citazione all’udienza di comparizione in essa indicata dall’attore passano da 90 a 120, senza poter più chiedere l’abbreviazione fino alla metà (art. 163- bis).
Quattro mesi come si avrà modo di approfondire è il termine individuato dal legislatore in astratto, affinché le parti originarie, come gli eventuali terzi chiamati dal convenuto ovvero volontariamente intervenuti, individuino il thema decidendum e probandum pressoché definitivo. Tale lasso di tempo necessariamente comprende le «verifiche preliminari» del giudice previste dal novellato art. 171- bis che dovrebbero intervenire – prima dell’udienza entro 15 giorni dal termine di costituzione del convenuto. Quest’ultimo viene fissato nei 70 giorni precedenti all’udienza in luogo dei 20 attualmente previsti dall’art. 166, con una conseguente riduzione a 50 giorni del tempo necessario alla predisposizione delle difese. Il medesimo termine viene individuato per evitare la dichiarazione di contumacia, sicché – stando alla lettera della legge – non avrebbe più rilievo discorrere di costituzione tempestiva del convenuto, atteso che la contumacia del convenuto verrà dichiarata non più in udienza dal giudice, bensì prima della comparizione delle parti ai sensi dell’art. 171 e 171- bis.
Tuttavia, se il luogo espressamente indicato per provvedere ai sensi degli artt. 291 e 292 è per l’appunto il provvedimento reso dal giudice ex art. 171- bis, si può ragionevolmente ritenere che il convenuto che si costituisse oltre il termine indicato dal 166 ma prima del provvedimento del giudice eviterebbe la dichiarazione di contumacia, pur non potendo più proporre domanda riconvenzionale, chiamare in causa un terzo, denunciare il vizio di competenza e sollevare eccezioni in senso stretto (art. 167).
Al contrario non mutano i termini per l’attore, che deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto. La forma e i tempi della dichiarazione di contumacia, però, seguono quanto appena detto per il convenuto, atteso che l’art. 171, c. 3 àncora la dichiarazione di contumacia di entrambe le parti al termine di cui all’art. 166, anche ai fini dell’eventuale estinzione (art. 307). Continua in ogni caso ad avere rilievo, anche se in un senso nuovo, la disciplina della ritardata costituzione, visto che, secondo l’art. 171, c. 2, «Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167».
Nella versione riformata, sparisce il riferimento al limite della prima udienza che segna nella disciplina attuale il tempo della dichiarazione di contumacia, mentre resta fermo il richiamo alle decadenze del convenuto. In realtà, anche la tardiva costituzione dell’attore contumace, se il convenuto ha interesse alla prosecuzione (art. 291), - ingenera decadenze e preclusioni in ordine alle attività di allegazione e prova destinate a maturare prima dell’udienza di comparazione. Questo in quanto la disciplina del processo contumaciale, si applicherà fin dalle «memorie integrative» , con la conseguenza che in caso di più convenuti di cui solo uno o alcuni contumaci ovvero di contumacia dell’attore «le memorie integrative» ex art. 171- ter o «le comparse» «contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte» dovranno essere notificate personalmente alle parti non costituite nei termini che il giudice dovrà fissare ex art. 171- bis (art. 292 c.p.c).