IL COMMENTO

Una delle pene abituali dell’epoca di Beccaria era il bando, che veniva irrogato a coloro che venivano riconosciuti colpevoli di delitti dotati di particolare disvalore sociale, e che producevano un turbamento della pubblica tranquillità.

Si trattava ad una pena simile a quella dell’esilio, tradizionale negli ordinamenti europei del diritto comune e che, a sua volta, traeva ispirazione dall’antichissimo istituto dell’ostracismo, vale a dire da quel referendum al quale erano chiamati i cittadini ateniesi allo scopo, appunto, di bandire dalla città un soggetto considerato indesiderabile. Beccaria non crede alla utilità sociale del bando e, ancor meno, a ciò che inevitabilmente ne era la conseguenza giuridica forse più penalizzante: la confisca dei beni del soggetto bandito.

Infatti, tale confisca gli appare inaccettabile per almeno due motivazioni.

Innanzitutto, perché finisce col colpire anche soggetti diversi da quello colpito dal bando, vale a dire il coniuge, i figli e in genere i parenti o coloro che avrebbero potuto godere di diritti sui beni confiscati.

In secondo luogo, perché, privando costoro dei diritti ereditari sui beni confiscati, ne causa la completa rovina, collocandoli in una situazione di tale disperazione da indurli a commettere eventuali delitti allo scopo di sopravvivere o di vendicarsi del male ricevuto, senza che loro ne avessero commesso alcuno.

Insomma, il bando e ancor più la conseguente confisca appaiono a Beccaria del tutto irrazionali e perciò inutili e dannosi alla compagine sociale.

Nel tentativo poi di spiegare la cornice concettuale all’interno della quale nasce la propria avversione alle due pene sopra menzionate, Beccaria opera una lunga digressione di carattere non giuridico, ma sociologico o, forse, di filosofia sociale, dagli esiti tutt’altro che disprezzabili, e che testimoniano la versatilità del suo ingegno.

In sintesi, Beccaria oppone una concezione angusta e asfittica di società – quella che la vede come la somma di più famiglie – ad una invece ampia e liberante - quella che la vede come l’insieme di molti esseri umani.

La differenza non è di poco conto, in quanto se si considerano quali componenti sociali in prima istanza le famiglie, ne verrà che gli individui, prima ancora di essere parte della società, saranno parte della famiglia e perciò saranno sottoposti prima al capo della famiglia e soltanto dopo al potere dello Stato: una concezione familistica della società che Beccaria condanna duramente e senza mezzi termini, quale corrosiva del legame sociale autentico e universale.

Per quanto certamente Beccaria nulla potesse sapere di mafia e di simili fenomeni sociali, la sua analisi rimane valida ancor oggi soprattutto in relazione ai legami familistici che, nell’ottica della cultura mafiosa, sono destinati sempre e in ogni caso a prevalere su quelli sociali e perfino a negarli o a combatterli.

Beccaria insiste poi molto su una circostanza dettata dallo spirito utilitaristico a cui è improntata tutta la sua opera: la pena produce efficacia intimidatrice maggiore non in ragione della sua crudeltà, ma della sua certezza.

Si tratta di una considerazione che il legislatore del nostro tempo dimentica in modo che direi perfino studiato e sistematico.

Si pensi alle numerose occasioni in cui, dopo il ripetersi di un certo delitto, il parlamento si affretta ad aumentare la pena per esso prevista dal codice penale: Beccaria ne riderebbe sconsolato.

E avrebbe perfettamente ragione. Infatti, mai si è visto che un soggetto si astenga dal delinquere – se ne abbia sufficiente spinta psicologica – per il timore della gravità della pena, se ragionevolmente possa ritenere che di fatto non la sconterà mai.

Al contrario, anche una pena relativamente mite è in grado di scoraggiare il futuro delinquente, se questi sia ragionevolmente certo che ne sarà effettivo destinatario.

Dal punto di vista della sua gravità, la pena otterrà il suo effetto – conclude il giurista milanese – sol che “il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto”; e, fedele al suo spirito matematizzante, aggiunge che in questo eccesso di male “dev’essere calcolata l’infallibilità della pena e la perdita del bene che il delitto produrrebbe”. Il legislatore del nostro tempo ignora completamente queste osservazioni assai calzanti e dotate di buon senso. E, forse, per indurlo a prestarvi attenzione, bisognerebbe fermasse il suo sguardo sulla conclusione finale di Beccaria il quale sagacemente annota: “Tutto il di più è dunque superfluo e perciò tirannico”.

Il nostro parlamento lo ignora.

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