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PIERANTONIO ZANETTIN, AVVOCATO E SENATORE
«L’oralità è una garanzia per la giurisdizione nel suo complesso», ha dichiarato ieri il senatore Sergio Rastrelli (FdI), segretario della commissione Giustizia di Palazzo Madama, al termine delle audizioni sul disegno di legge, di cui è relatore, in materia di oralità e contraddittorio nel processo penale d’appello. «In questi anni si è assistito a una mortificazione dei più elementari principi del diritto liberale», ha aggiunto il parlamentare e avvocato, sottolineando come «dietro il simulacro della speditezza e della efficienza che ha accompagnato il rito cartolare si sia voluto mandare in soffitta proprio il contraddittorio». Il ddl, a firma di Pierantonio Zanettin (FI) ed Erika Stefani ( Lega), punta ad “archiviare” il rito cartolare quanto meno nel secondo grado del processo penale. Il provvedimento, in particolare, riscrive l’articolo 598- bis del codice di rito sulle “decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti”, introdotto dalla riforma Cartabia.
La modifica che punta a superare quel paradigma nato con giustificazioni “eccezionali”, legate cioè all’emergenza covid, sta riscuotendo grande interesse da parte di tutti gli operatori del diritto: ieri lo hanno approvato, nell’audizione dinanzi alla commissione Giustizia del Senato, Antonella Marandola, ordinaria all’Università del Sannio, e Francesco Bartolo Morelli, associato all’Università di Messina. Un apprezzamento espresso da «tutti gli studiosi che sono stati auditi fino a questo momento», ha puntualizzato Rastrelli, ricordando che l’unica voce contraria è stata ad oggi quella dell’Associazione nazionale magistrati.
Il disegno di legge, come detto, supera le disposizioni previste dalla riforma Cartabia, scritte sull’onda lunga delle misure per contrastare il contagio, e che all’atto pratico hanno stravolto la giurisdizione, con il rito cartolare e le udienze a distanza. «Di fatto la negazione del modello processuale accusatorio e del giusto processo, in linea con i principi generali indicati nell’articolo 111 della Costituzione», aveva ricordato, nel proprio intervento della settimana scorsa, il presidente dell’Unione Camere penali Francesco Petrelli, favorevole a un «riequilibrio» del rito. La più volte proclamata necessità di conferire «efficienza» al sistema processuale penale, per i penalisti, tende poi a considerare esclusivamente il fattore «quantitativo» e «produttivo» mentre trascura del tutto la «qualità» del metodo e del risultato processuale.
«Abbiamo assistito a una progressiva svalutazione del significato e dell’importanza della discussione del difensore, divenuta, nella sensibilità dei giudici, quasi un inutile ornamento, o una inutile incombenza estranea all’economia del processo e alle dinamiche della cognizione, come dimostrano alcuni casi di cronaca, nei quali le decisioni sono state assunte senza dare la parola ai difensori», avevano sottolineato sul punto gli avvocati.
Al contrario, l’oralità non può non essere apprezzata quale elemento fondamentale della cognizione e come tale concorrente in maniera decisiva alla qualità complessiva del giudizio.
C’è poi un ulteriore aspetto da considerare ed è quello del pericolo che le decisioni, una volta cartolarizzate, possano essere anche “delocalizzate' rispetto alla simultanea valutazione di tutti i giudici all’interno della camera di consiglio. «Non vi è dubbio, infatti, che la cartolarizzazione dell’appello contribuisce a una svalutazione della collegialità, con il concreto rischio che il controllo della sentenza di primo grado assuma un carattere sostanzialmente monocratico», sottolinea ancora l’avvocatura e l’accademia penale.
A favore dell’intervento normativo proposto da Stefani e Zanettin vi è infine la necessità anche di preservare la pubblicità delle udienze quale ulteriore elemento di garanzia e quale strumento di controllo democratico dell’attività giurisdizionale, altrimenti del tutto inaccessibile alla pubblica opinione.
La riforma in discussione al Senato riguarda solo l’appello. La speranza di tutti gli auditi è che, una volta approvata, il principio generale del rispetto dell’oralità e del contraddittorio venga reintrodotto anche per il giudizio di Cassazione.