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Rosanna Natoli
Il Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura sarebbe pronto ad affrontare il caso di Rosanna Natoli, la consigliera laica di centrodestra che ha dispensato “consigli” — ammonendola per i suoi comportamenti — a una magistrata sotto procedimento disciplinare, nel quale lei stessa era giudice.
E sarebbe pronto a optare per la sospensione, dopo aver atteso per un mese che l’avvocata, vicina al presidente del Senato, facesse la sua mossa — quella caldeggiata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella —, ovvero dimettersi, dopo l’iscrizione sul registro degli indagati per abuso d’ufficio e rivelazione di segreto d’ufficio. Natoli, dopo l’abolizione dell’articolo 323 del codice penale, sembra aver accantonato l’idea delle dimissioni, inizialmente presa in considerazione, in attesa delle decisioni del Csm, che prima della sua iscrizione nel registro degli indagati non ha potuto affrontare la questione.
Il ritorno a Palazzo Bachelet, dunque, si preannuncia infuocato. Natoli, dopo lo scandalo, documentato da una registrazione consegnata dall’avvocato di Maria Fascetto Sivillo — la giudice sotto procedimento — alla sezione disciplinare, non solo si è dimessa dal ruolo di giudice delle toghe, ma ha anche disertato le sedute di plenum e di settima commissione, confidando nella pausa estiva per far dimenticare lo scandalo. Ma la resa dei conti sembra vicina.
E al Csm, la speranza è che sia proprio il vicepresidente Fabio Pinelli — assieme agli altri componenti del Comitato di presidenza, ovvero il procuratore generale della Cassazione Luigi Salvato e la prima presidente Margherita Cassano — a dirimere la questione, per conferire alla stessa un tono istituzionale e dare seguito a quanto già rappresentato da Mattarella a Pinelli subito dopo il caso. Ovvero la necessità di evitare ulteriori scandali.
I laici di centrodestra, dal canto loro, sembrano propensi a difendere la poltrona della collega, non tanto per convinzione, quanto per il rischio di trovarsi in minoranza in plenum. Perché senza le dimissioni di Natoli — che obbligherebbero il Parlamento alla nomina di un sostituto, per il quale servono i voti di 3/5 delle Camere —, il plenum si troverebbe con un membro in meno, in attesa che la situazione si risolva a livello giudiziario, con sicuro svantaggio, in questo caso, del centrodestra. Questo potrebbe portare i consiglieri a invitare Natoli a dimettersi, per avere una possibilità di rimanere in maggioranza.
La questione giuridica, in queste settimane, è ruotata tutta attorno all’interpretazione del nuovo testo dell’articolo 335 cpp, secondo cui la mera iscrizione non può «da sola» determinare effetti pregiudizievoli. Ma la questione riguarda anche l’articolo 110-quater delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: secondo quanto si legge nella Relazione predisposta dalla Commissione Lattanzi, «il nuovo articolo 110-ter disp. att. opera una sorta di generale “conversione” del riferimento alla mera sottoposizione a indagini, cui vengono sostituiti snodi procedimentali più pregnanti, quali l’applicazione di una misura cautelare personale o l’avvenuto esercizio dell’azione penale.
È evidente, peraltro, tenuto conto del tenore della nuova disposizione di cui all’articolo 335-bis c.p.p., che, ove non ricorrano dette specifiche ipotesi, l’autorità amministrativa o civile potrà tenere conto di qualunque altro elemento che ritenga di valorizzare purché non si risolva nel solo dato della mera iscrizione formale del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335 cpp». Il Csm, dunque, potrebbe superare le nuove previsioni motivando in maniera adeguata la rilevanza della pendenza del procedimento penale. Nessun automatismo, ma una valutazione sulla base dello stato dell’arte. Rimane da comprendere se la valutazione debba dipendere o meno da atti che provengono dal procedimento penale, ma ciò non viene specificato dalla norma.
La relazione dell’Ufficio Massimario offre a tal riguardo ulteriori elementi di valutazione, laddove specifica che «se è vero che l’autorità amministrativa o civile non può valorizzare il solo dato dell’iscrizione nell’adozione dei provvedimenti, non è espressamente impedito l’utilizzo autonomo in sede civile o amministrativa degli elementi indiziari valutati dal pubblico ministero all’atto dell’iscrizione né, d’altra parte, la divulgazione mediatica dell’iscrizione». Come evidenziato da Nello Rossi su Questione Giustizia, l’articolo 335-bis del cpp mira «a escludere gli effetti pregiudizievoli della “mera” iscrizione del nominativo di una persona nel registro degli indagati, con lo scopo di evitare dannosi automatismi negativi conseguenti all’iscrizione.
Nel caso Natoli, invece, vi è decisamente molto di più della mera iscrizione, se si pensa che il Consiglio superiore ha direttamente ricevuto e poi trasmesso alla procura della Repubblica di Roma la registrazione audio del colloquio tra la giudice Natoli e l’incolpata Maria Fascetto Sivillo, dalla quale sono già emersi chiari e consistenti elementi di una condotta qualificabile come rivelazione di segreto d'ufficio». Si deve ritenere che la ricezione da parte del Csm della registrazione del colloquio “incriminato” consenta all’organo di governo autonomo di esaminare e valutare questa documentazione ai fini della decisione sulla sospensione facoltativa.