Il Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) nei giorni scorsi aveva formalizzato la richiesta di sospensione della consigliera laica Rosanna Natoli in base all'art. 37 della legge 195/1958, riguardante le norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio stesso. La decisione, ratificata dal Plenum, arriva dopo la notifica dell'apertura di un procedimento penale a carico di Natoli per rivelazione di segreto d’ufficio ai sensi dell'art. 326 del Codice Penale, unica accusa rimasta in piedi dopo l’abrogazione dell’art. 323 c.p. riguardante l’abuso d’ufficio.

Il caso ha preso avvio dal comportamento di Natoli durante il procedimento disciplinare nei confronti della giudice Maria Fascetto Sivillo, nel corso del quale Fascetto Sivillo aveva dichiarato di aver incontrato Natoli il 3 novembre 2023 per discutere delle accuse disciplinari pendenti contro di lei. A confermare queste affermazioni, l’avvocato Carlo Taormina, difensore di Fascetto Sivillo, che aveva presentato una registrazione audio del colloquio. La trascrizione e l'audio sono stati depositati durante il processo, portando il CSM a disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma il 16 luglio 2024.

Tra il novembre 2023 e il luglio 2024, nonostante l'incontro privato con Fascetto Sivillo, Natoli ha continuato a svolgere il ruolo di giudice disciplinare nei vari procedimenti a carico della stessa. Questo include le udienze del 19 marzo, 27 febbraio, 21 maggio, 23 maggio e 16 luglio 2024, e la procedura camerale del 13 giugno e 16 luglio 2024.

Il 30 luglio 2024, il Procuratore della Repubblica di Roma ha confermato l’iscrizione di un procedimento penale contro Rosanna Natoli per rivelazione di segreto d'ufficio. Questa è l'unica accusa rimasta in seguito all’abrogazione dell’articolo sull’abuso d'ufficio, entrata in vigore con la legge del 9 agosto 2024.

Il Comitato di Presidenza del Csm ha quindi richiamato l'art. 37 della legge n. 195/1958, che disciplina la sospensione e la decadenza dei componenti del Consiglio in casi di rilevanza penale. Questa norma, concepita per garantire il corretto funzionamento del Csm, è una protezione per la sua integrità, soprattutto in circostanze in cui i membri sono sottoposti a procedimenti per reati gravi, come quelli previsti dall'art. 326 c.p. Nel documento si legge che «l’art. 37 della legge n. 195 del 1958 deve ritenersi attualmente vigente», in quanto il legislatore non ha ancora previsto modifiche o abrogazioni del testo.