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L’ormai ex consigliera laica del Csm, Rosanna Natoli, aveva presentato una memoria difensiva in merito alla sua sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, misura inflitta a seguito di presunte irregolarità legate a un incontro avvenuto nel novembre 2023. Natoli aveva espresso forte critica verso il procedimento in corso, che ritiene viziato da gravi irregolarità. La sua difesa si basava su una serie di elementi che miravano a contestare sia la legittimità delle accuse che la competenza territoriale della Procura di Roma, che ha avviato il procedimento.
Accuse contro Rosanna Natoli
Le accuse contro Rosanna Natoli derivano da una registrazione USB consegnata da Fascetto Sivillo, che si riferisce a un incontro tenutosi presso lo studio dell'avvocato Milazzo il 3 novembre 2023. Questa registrazione, allegata a un'istanza di revoca della sospensione disciplinare presentata il 5 novembre 2023, è diventata la base delle contestazioni. Natoli aveva sottolineato che la registrazione risultava essere incompleta e non autenticata, oltre a evidenziare che essa non venne allegata inizialmente all'istanza di revoca, sollevando così dubbi sulla sua validità probatoria.
Natoli ha affermato che il Comitato di Presidenza del Csm ha agito frettolosamente inviando gli atti alla Procura di Roma, la quale, senza rispettare i termini legali, le ha notificato un avviso di garanzia. Rosanna Natoli si è rifiutata di rispondere alla convocazione per un interrogatorio fissato il 31 luglio 2024, criticando apertamente la violazione dei termini minimi di comparizione previsti dall'articolo 375 c.p.p.
Competenza territoriale
Una delle questioni centrali della difesa di Rosanna Natoli ha riguardato la competenza territoriale della Procura di Roma, che si è occupata del caso nonostante l'episodio oggetto di contestazione sia avvenuto a Paternò, in provincia di Catania. Natoli ha sostenuto che la competenza dovrebbe appartenere alla Procura di Catania o, essendo coinvolto un magistrato, alla Procura di Messina. La scelta della Procura di Roma è stata quindi vista come un'azione arbitraria che potrebbe minare la legittimità delle indagini.
Mancanze di prove?
Nella sua memoria difensiva, l’avvocato Rosanna Natoli ha sottolineato che il procedimento è stato viziato da una serie di presunte irregolarità. Una delle principali riguarda l'assenza di una consulenza tecnica d'ufficio sulla registrazione USB fornita da Fascetto Sivillo. «Non spetta a me indicare a questo Illustre Consesso la differenza tra intercettazione e registrazione, ma mi pare che si sia fatta confusione tra i due sistemi captativi», ha scritto Rosanna Natoli nella memoria difensiva depositata al Csm, evidenziando la mancanza di una verifica accurata sull'autenticità della prova utilizzata per supportare le accuse contro di lei.
La consigliera sospesa, inoltre, ha messo in dubbio la genuinità della registrazione, sottolineando che essa potrebbe essere stata manipolata o alterata, poiché non è stata sottoposta a un'adeguata perizia tecnica. «I miei ricordi dell’incontro non collimano assolutamente con quanto riportato nella trascrizione effettuata dal consulente della Fascetto», ha affermato Natoli, ribadendo come la mancanza di un controllo sulle prove renda il procedimento iniquo e ingiusto.
No alla sospensione
In merito alla procedura di sospensione, Natoli aveva fatto riferimento all'articolo 37 della legge n. 195/1958, che prevede la sospensione di un consigliere solo dopo l'esercizio dell'azione penale per reati non colposi. «Il CSM non può sospendere un suo membro semplicemente per un'iscrizione nel registro degli indagati», afferma Natoli, ribadendo la necessità di un procedimento penale completo e legittimo per giustificare una misura così grave.