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L'Aula della Camera ha approvato la proposta di legge, a prima firma della deputata del gruppo di Noi moderati, Michela Vittoria Brambilla, recante "modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali" e delle abbinate proposte di legge.
Il provvedimento, che passa adesso all'esame del Senato, interviene sul Codice penale inasprendo le sanzioni attualmente previste per i reati commessi in danno di animali, estendendo l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti, prevedendo la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa ed ampliando l'ambito applicativo della previsione sulla confisca degli animali.
Ed ancora, spazio a misure relative all'introduzione delle sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali, alla disciplina delle attività di Polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno di animali ed alla previsione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato, nonché di percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto.
“Questa proposta di legge, sostenuta da deputati di diversi gruppi politici, introduce significative modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di reati contro gli animali e traduce in azioni concrete il nuovo dettato costituzionale dell'articolo 9, che impegna la Repubblica a tutelare gli animali. E' una risposta alle istanze della maggioranza degli italiani, che chiedono giustizia per gli animali e condanne più severe per chi li maltratta. Questa legge non solo colma lacune normative, ma sancisce un cambiamento culturale: gli animali non sono cose, ma esseri senzienti che meritano rispetto e protezione. Il mio impegno per questa battaglia nasce molti anni fa, e oggi vedo finalmente compiersi un progetto che risponde alle aspettative di milioni di cittadini”, ha detto Brambilla presentando la proposta di legge a sua prima firma.
Secondo quanto si legge nel dossier del dipartimento Giustizia di Montecitorio, l'articolo 1 del testo modifica la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale ("Dei delitti contro il sentimento per gli animali"), eliminando il riferimento al "sentimento per gli animali", e specifica che oggetto di tutela penale sono direttamente gli animali e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per gli animali stessi.
L'articolo 2 interviene sull'articolo 544-quater del Codice penale che attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La norma in questione inasprisce la pena pecuniaria che dovrà essere determinata tra un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro, estende la fattispecie di reato alla mera partecipazione (dunque fuori dalle ipotesi di concorso) ai predetti spettacoli o manifestazioni, specificando che in tali casi la pena è diminuita della metà (reclusione, quindi, da due mesi a un anno e multa da 7.500 a 15.000 euro).
L'articolo 3 si occupa dell'articolo 544-quinquies del Codice penale che disciplina il divieto di combattimenti tra animali. Ne dettaglio, vengono inasprite le pene per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, sostituendo l'attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro anni, e viene estesa la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzati, se consenzienti (reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro) a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti.
L'articolo 4 introduce un'aggravante ad effetto comune (pena aumentata fino ad un terzo) per i delitti previsti dai seguenti articoli del Codice penale: 544-bis (uccisione di animali), 544-ter (maltrattamento di animali), 544-quater (spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (divieto di combattimento tra animali) e 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui), qualora ricorra una delle seguenti circostanze: l'aver commesso il fatto in presenza di minori; l'aver commesso il fatto nei confronti di più animali; la diffusione dei fatti attraverso strumenti informatici o telematici.
L'articolo 5, sottolinea sempre il dossier del dipartimento Giustizia della Camera, interviene sull'art. 544-bis del Codice penale che punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale. La norma ha l'obiettivo di innalzare la pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Inoltre, si prevede che se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000.
Si innalza, poi, la pena - attualmente della reclusione da tre a diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro – stabilendo la pena della reclusione da sei mesi a due anni congiuntamente, e non alternativamente, come nella norma vigente, alla pena della multa, la cui misura è mantenuta invariata. Si punisce con la reclusione da un anno a quattro anni chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Si modifica l'articolo 727 del Codice penale, che prevede la contravvenzione in caso di abbandono di animali, innalzando l'importo minimo dell'ammenda che può essere comminata, dagli attuali 1.000 euro a 5.000 euro. Rimane, invece, inalterato l'importo massimo dell'ammenda, pari a 10.000 euro.
L’articolo 6 della proposta di legge apporta alcune modifiche al Codice di procedura penale legate al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato. In tutto 14 gli articoli, con l’ultimo che, nel modificare la legge numero 189 del 2004, stabilisce infine il divieto di utilizzare a fini commerciali pelli e pellicce di gatti della specie Felis catus, ovvero gatto domestico.