Il Consiglio di Stato ha annullato la nomina del procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, deliberata dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura il 5 luglio 2023. I giudici del supremo tribunale amministrativo hanno accolto il ricorso presentato dal procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino.

La sentenza numero 10.406 del 2024, emessa dalla settima sezione, è stata pubblicata oggi, 27 dicembre 2024. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che il ricorrente Liguori ha molti più titoli di Spiezia per poter ambire alla guida della Procura di Firenze. In particolare, ai sensi della normativa del Csm sul conferimento degli incarichi direttivi per Procure di grandi dimensioni come quella di Firenze, Liguori ha precedenti incarichi direttivi (come quelli di procuratore di Terni e dirigente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro), mentre Spiezia non ne ha nessuno essendo stato solo incaricato presso Eurojust.

Come ha statuito il Consiglio di Stato, il Csm non poteva equiparare il ruolo ricoperto in Eurojust a un incarico direttivo. La sentenza sarà inviata al Consiglio Superiore della Magistratura, che affiderà la pratica alla Quinta Commissione per rivalutare i titoli dei due candidati.

In primo grado al Tar del Lazio il procedimento era stato vinto da Spiezia, rappresentato e difeso dall'avvocato Geremia Biancardi. Tuttavia, il Consiglio di Stato contesta, in particolare, la delibera del Csm nella parte in cui essa ha ritenuto di attribuire prevalenza a Spiezia, ancorché questi, a differenza di Liguori, «non abbia mai ricoperto incarichi direttivi o semidirettivi», essendo peraltro quello svolto in Eurojust un incarico fuori ruolo.

Secondo la delibera del Csm, invece, il mancato svolgimento di incarichi direttivi o semidirettivi non impediva di riconoscere maggiori doti attitudinali a Spiezia, in considerazione dell’eccezionale rilievo attribuito allo svolgimento dell’attività nell’ambito dello Eurojust.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la «palese violazione» dei parametri stabiliti dallo stesso Csm nella parte in cui la delibera impugnata ha affermato «l’equipollenza tra gli incarichi direttivi e le attività svolte presso Eurojust, ai fini del riscontro degli indicatori specifici».

In particolare, i giudici amministrativi concordano con l'appellante Liguori che ha sostenuto che il Csm «avrebbe illegittimamente attribuito rilievo, ai fini della nomina, all’attività svolta» da Spiezia in un organismo europeo, Eurojust, che «avrebbe potuto essere preso in considerazione solo tra ‘le altre esperienze maturate al di fuori dell’attività giudiziaria’ ai sensi dell’art. 13, del Testo unico sulla Dirigenza giudiziaria (Circolare P-14858-2015 del 28.7.2015)».

Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato «illegittimo l’operato del Csm nella misura in cui l’incarico fuori ruolo presso Eurojust svolto da Spiezia viene qualificato equivalente, ovvero equipollente, quale “funzioni di fatto assimilabili alle funzioni direttive”, così definitivamente smentendo la tesi che l’incarico sarebbe stato considerato dalla delibera consiliare esclusivamente nella sua sede propria, e cioè tra gli altri incarichi fuori ruolo previsti dall’art. 13 del T.U. della dirigenza giudiziaria».