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ENRICO COSTA POLITICO
«La prossima settimana il Csm approverà una circolare in base alla quale un magistrato, per subire conseguenze sulle valutazioni di professionalità, deve sballare oltre 2/3 dei suoi provvedimenti. E pare che la voteranno tutti, laici e togati. Appassionatamente». A scriverlo su X è Enrico Costa, deputato di Forza Italia. Il riferimento è alla nuova circolare sui nuovi criteri di valutazione di professionalità, elaborata dalla IV Commissione, che verrà votata il 13 novembre. La circolare parte con l’handicap di un sistema informatico ancora non adeguato a mettere in atto la campionatura degli esiti degli affari trattati nelle fasi successive che pure prevede. Le segnalazioni riguardanti “gravi anomalie” continueranno a essere delegate ai dirigenti degli uffici.
Ma il concetto di “grave anomalia” va inteso sotto due punti di vista: uno quantitativo e uno qualitativo. Dal punto di vista quantitativo, si parla di “carattere significativo” delle anomalie quando più di due terzi dei provvedimenti o delle richieste risultano respinte o annullate. Tale incidenza statistica va valutata in relazione al parametro della capacità, per stabilire «se l’elevato numero di rigetti, riforme o annullamenti sia realmente legato a carenze nella capacità del magistrato o se dipenda da fattori esterni, come l’introduzione di nuove norme legislative o cambiamenti negli orientamenti giurisprudenziali». Insomma, impossibile stabilire con un algoritmo un’anomalia, sottolinea la circolare.
Per quanto riguarda il punto di vista qualitativo, come spiega il togato Marco Bisogni (Unicost), «l’affermazione (di Costa, ndr) non è corretta ed è frutto di una interpretazione errata della proposta di circolare il cui articolo 6, infatti, definisce le cosiddette gravi anomalie distinguendo due ipotesi differenti. La prima sussiste quando il provvedimento del magistrato viene riformato (o rigettato) per abnormità o per altri vizi gravi, in questi casi – diversamente da quanto sostenuto – la grave anomalia rileva senza alcun collegamento con il dato statistico (anche pochi provvedimenti annullati possono quindi portare ad una valutazione negativa del magistrato) - sottolinea -. La seconda, residuale, ipotesi di grave anomalia sussiste invece quando, valutando il complesso degli affari trattati dal magistrato, il tasso di annullamento, rigetto o, si badi bene, di semplice riforma dei provvedimenti sia superiore a 2/3. Il numero dei 2/3 comprende, in altri termini, tutte le ipotesi di modifica anche solo parziale del provvedimento del magistrato (nella statistica dei 2/3 rientra ad esempio anche la riforma di una sentenza solo sulla sussistenza di una circostanza aggravante, sulla quantificazione della pena o sul riparto delle spese). Così spiegato a me pare che il sistema concepito sia non solo rispettoso della riforma Cartabia, ma anche idoneo a ridurre i rischi di conformismo giudiziario».
Ad intervenire anche la togata Francesca Abenavoli (Area) che, rimandando l’approfondimento della questione al plenum, ha sottolineato come «le gravi anomalie (quali annullamenti o rigetti per abnormità, mancanza di motivazione eccetera, come si specifica all’articolo 6 della circolare conformemente a quanto indicato nella norma primaria) possono essere anche qualitative e, quindi, attenere alla gravità dell’errore per cui potrebbe rilevare anche solo qualche grave anomalia». Un concetto confermato ulteriormente da Bernadette Nicotra (Magistratura indipendente), altra componente togata della Commissione, che ha sottolineato il carattere corale della circolare, risultato «di un’intensa attività di coordinamento e di sintesi. La circolare distingue il dato quantitativo da quello qualitativo. Il legislatore, nel declinare alcune situazioni sintomatiche delle gravi anomalie, fa sostanzialmente riferimento a fatti rilevanti dal punto di vista disciplinare, come le ipotesi di negligenza inescusabile o di ignoranza tale da aver determinato grave violazioni di legge o travisamento dei fatti, o ancora emissioni di provvedimenti privi di motivazione, che sono e devono essere censurabili soltanto in sede disciplinare, perché in senso contrario si correrebbe il rischio di trasformare indebitamente il procedimento valutativo della professionalità in un giudizio disciplinare mascherato e privo delle necessarie garanzie - spiega -. Ecco perché la IV Commissione si è orientata a non ancorare il concetto di gravi anomalie ad un dato sostanzialmente solo statistico comparativo. E ciò anche perché mancano quegli strumenti informatici capaci di rilevare, allo stato, e comparare i dati statistici a livello nazionale. Il sistema delle valutazioni di professionalità deve prevedere un modello di magistratura che sia capace di presidiare la propria indipendenza, anche interna, che sia espressione del potere diffuso, che si muova sinergicamente con gli altri attori del pianeta giustizia, per trovare sempre soluzioni legittime e dare risposte in modo puntuale e celere. Ci tengo inoltre a sfatare la falsa narrazione in base alla quale il 99% delle valutazioni è positivo: ad oggi si tratta del 60-65%. Solo la piena operatività della circolare - conclude - ci consentirà di poter dire se si sia raggiunto il necessario equilibrio. Tutto sarà sempre emendabile».