La legge Severino non può essere applicata al caso di Mimmo Lucano. Parola di Andrea Daqua, legale del sindaco di Riace, che ora il Viminale vuole defenestrare invitando il Consiglio comunale a prendere atto della sua decadenza. Il punto di partenza è la condanna per falso in atto pubblico comminata dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nel maxi processo all’accoglienza, rivelatosi un buco nell’acqua. Ma quei 18 mesi, stabiliti per una determina giudicata falsa e firmata per riavere i soldi già spesi dal Comune per l’accoglienza (soldi poi mai arrivati) è servita da pretesto per portare fino in fondo la battaglia contro le politiche di Lucano in tema d’accoglienza. Per Daqua, però, del tutto pretestuosamente.

«La norma utilizzata, nel caso di specie, è l’articolo 10 lettera d) decreto Lgs 235/2012 secondo cui decade da sindaco colui che è stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio - spiega al Dubbio -. La norma, dunque, individua due requisiti alla presenza “congiunta” dei quali scatta la decadenza: uno è collegato alla entità della condanna (superiore a sei mesi); l’altro è collegato alla condotta (deve trattarsi di reato commesso con “abuso di potere” o in violazione».

L’accertamento della condotta rilevante per l’applicazione della condanna, però, non spetta all’organo amministrativo, ma, «così come espressamente dichiarato anche dal ministero dell’Interno in un parere del marzo 2020, solo ed esclusivamente al giudice penale non potendo». Prefettura, ministero, consiglio comunale e perfino il giudice dell’eventuale giudizio elettorale, dunque, possono entrare nel merito di questa valutazione. Come aveva spiegato il Dubbio analizzando - in esclusiva - le motivazioni della sentenza di Cassazione, «nel nostro caso né la sentenza della Corte di Appello - spiega Daqua -, né quella della Cassazione fa riferimento alcuno al presunto abuso di potere o a violazione dei doveri». Anzi, la Corte di Appello, demolendo l’impianto accusatorio e lasciando la sola condanna per falso, «esclude categoricamente la condotta che sarebbe stata necessaria e rilevante ai fini della Severino». Mentre con la sentenza di primo grado, infatti, a Lucano era stata, tra l’altro, comminata la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, nella sentenza d’appello i giudici dichiarano espressamente «la perdita di efficacia della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici», non commindando la pena dell’interdizione temporanea prevista dall’articolo 31 del codice penale, in base alla quale «ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio comporta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

Ciò, conclude Daqua, «è la prova evidente che il giudice penale, nel considerare integrato il reato ex art. 479 c.p. contestato, ha escluso che lo stesso sia stato commesso con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti le funzioni».