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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Il decreto apporta alcuni correttivi per i quali sono state raccolte le convergenti indicazioni dei soggetti interessati, quali il Consiglio Nazionale Forense e le associazioni di organismi privati, oltre che dai giudici e dagli esperti e studiosi della materia delle cosiddette alternative dispute resolution (ADR).
In materia di mediazione, si interviene in particolare in modo da operare una chiara distinzione tra la disciplina della mediazione “telematica”, i cui atti sono completamente digitalizzati, e la disciplina delle modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto. Di conseguenza, si allinea a tali previsioni anche la disciplina della negoziazione assistita con modalità telematica. Inoltre, si chiarisce che la mediazione nei casi di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, etc. è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.
Si prevede che il procedimento di mediazione possa essere disposto dal giudice fino alla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione, e non già al momento della precisazione delle conclusioni e si prevede un aumento della durata minima del procedimento di mediazione dagli attuali tre mesi a sei mesi, con la possibilità di prorogare, di volta in volta, per ulteriori tre mesi.
Quando il giudice rileva che la causa è improcedibile perché doveva essere esperita la procedura di mediazione, o quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5-quater e demanda le parti in mediazione, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, per ulteriori tre mesi. Infine, si interviene sui requisiti di serietà che gli enti pubblici o privati devono avere ai fini dell’abilitazione a costituire organismi di mediazione.
Con l'articolo 2 del dlgs si interviene apportando modifiche al decreto-legge del 2014 recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile". Si prevede che la convenzione di negoziazione assistita è conclusa con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte, al fine di chiarire che in ogni procedura di negoziazione ciascuna parte è assistita dal proprio avvocato.
Si stabilisce tra l'altro che il patrocinio a spese dello Stato viene assicurato allo straniero con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.