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La Cassazione ha emesso una pronuncia che ridefinisce i criteri per il riconoscimento del legittimo impedimento di un avvocato. Secondo la sentenza n. 27483/2023 della terza sezione penale, in determinati casi la malattia deve avere un impatto significativo sulla capacità del difensore, limitandone completamente ogni attività.
Il caso riguardava un imputato condannato insieme ad altri per un reato previsto dall’articolo 44 lettera c) del Dpr 380/2001 (lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio). L’imputato aveva chiesto la restituzione del termine per impugnare la sentenza del tribunale di Roma, ma la richiesta era stata respinta in quanto l’appello era stato presentato in ritardo.
La difesa aveva sostenuto che l’imputato era all’oscuro delle condizioni di salute del proprio avvocato, che avevano causato il ritardo nell’impugnazione. Sempre secondo la difesa, l’avvocato difensore era stato colpito da un problema di salute che gli aveva impedito di rispettare il termine, per cui andava presa in considerazione sia l’esistenza di un impedimento insormontabile per il difensore, sia il momento in cui l’imputato aveva avuto conoscenza di tali circostanze.
Tuttavia, la Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che l’imputato non può sostituire il difensore e far valere un impedimento che riguardi il difensore stesso. Inoltre l’avvocato ha il diritto di richiedere di essere reintegrato in un diritto o una facoltà per conto proprio, senza che l’imputato possa rappresentarlo o agire al suo posto, né l’imputato può sostituire l'avvocato e prendere decisioni legali al suo posto (Cass. n. 1763/1999).
La Corte ha sottolineato che l’imputato avrebbe potuto presentare personalmente l’appello nei termini previsti dalla legge. Inoltre, la Cassazione ha ritenuto che non sussistesse alcun obbligo per l’ufficio di comunicare all’imputato l’esito del giudizio, in quanto la sentenza era stata depositata nei termini previsti.
La sentenza della Cassazione afferma che, in determinate circostanze, il riconoscimento del legittimo impedimento richiede una malattia grave che influisca sulla capacità di intendere e volere dell’interessato, impedendogli qualsiasi attività. Inoltre, la Suprema corte ha sottolineato che un ostacolo fisico che si manifesta solo nel giorno di scadenza del termine non rientra nella categoria di caso fortuito o forza maggiore.
Tale impedimento è attribuibile alla parte stessa che non è stata in grado di organizzare i propri impegni in modo tale da evitare i rischi di imprevisti dell’ultimo momento. Inoltre, considerando che erano già trascorsi quaranta dei quarantacinque giorni disponibili per presentare l’impugnazione, gli Ermellini hanno concluso che l’istanza era palesemente infondata e il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.