La Procura di Verbania ha deciso di non accettare la richiesta di riscrittura dei capi di imputazione relativi alla tragedia del Mottarone, avanzata dal giudice per l’udienza preliminare (Gup). Il documento, presentato dal procuratore Olimpia Bossi e dal suo sostituto Laura Carrera, evidenzia una divergenza di vedute tra l'accusa e il Gup, Rosa Maria Fornelli. Il caso riguarda l'incidente della funivia avvenuto nel maggio 2021, che ha provocato la morte di 14 persone.

La procura critica l'interpretazione della norma adottata dal giudice, ritenendo che la richiesta di riformulazione dei capi di imputazione «ecceda i poteri riconosciuti dall’art. 423 comma 1 bis c.p.p.». Gli inquirenti sostengono che il Gup non abbia l'autorità di imporre una modifica che, di fatto, costringa la procura a stravolgere l'impianto accusatorio.

Secondo la Procura, accettare la richiesta di riformulare il capo d'imputazione B, ovvero il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, comporterebbe una riduzione delle contestazioni e avrebbe implicazioni sulla competenza del giudice del dibattimento. Nello specifico, la riduzione porterebbe il caso da un giudice collegiale a un monocratico, limitando così la gravità delle accuse.

«Se il Pubblico Ministero seguisse l'invito del Gup – si legge nel documento – il reato doloso di attentato alla sicurezza dei trasporti verrebbe svuotato del suo contenuto e non avrebbe più rilevanza giuridica». Questo punto è considerato cruciale dagli inquirenti, che rifiutano di modificare le accuse in modo che queste perdano la loro essenza originaria.

Gli atti depositati dalla procura ricordano anche che la contestazione riguarda il periodo dall'8 al 23 maggio 2021 e le condotte degli imputati Luigi Nerini, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini. Secondo la Procura, la rimozione dei dispositivi di sicurezza dalle cabine della funivia, tra cui la n. 3 e la n. 4, costituisce un atto volontario con una chiara e distinta rilevanza penale.

In conclusione, i magistrati ribadiscono che le condotte contestate, anche se non direttamente collegate al disastro, restano comunque idonee a mettere in pericolo la sicurezza del pubblico trasporto funiviario, e quindi devono essere perseguite penalmente.