La Corte costituzionale ha esaminato la legittimità di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 220/2023, relativo al contenzioso tributario, e ha deciso di annullare parte di esse. In particolare, la Corte ha ritenuto incostituzionale l'articolo 58, comma 3, del decreto, che vietava il deposito delle deleghe, delle procure e di altri atti di conferimento di potere in appello. Secondo la Corte, tale divieto ingiustificatamente limitava il diritto alla prova, soprattutto quando le parti non erano in grado di produrre questi documenti in primo grado per cause non imputabili a loro.

La Corte ha anche esaminato l'articolo 4, comma 2, che stabiliva che le nuove regole sulle prove in appello si applicassero retroattivamente, modificando i diritti acquisiti nelle cause già avviate sotto la normativa precedente. Questo è stato ritenuto irragionevole e ha portato alla dichiarazione di incostituzionalità di questa parte della legge.

La sentenza ha messo in evidenza l'importanza di garantire che le regole sui procedimenti siano applicate in modo da non danneggiare le posizioni legittimamente acquisite dai cittadini. Le modifiche apportate dalla riforma, infatti, non devono compromettere le aspettative legittime delle parti coinvolte nei procedimenti già in corso.

In sintesi, la Corte ha dato un importante monito sulle regole processuali, ribadendo che ogni cambiamento deve rispettare il principio di non retroattività e garantire una corretta e giusta applicazione delle norme processuali.