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La Corte di Cassazione
La comunicazione effettuata tramite posta elettronica certificata dal difensore della parte colpita dall’evento interruttivo al difensore dell’altra parte è da considerarsi come una formale notificazione dell’evento stesso. È il principio stabilito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16141/ 2024.
Il caso
La vicenda ha avuto origine presso la Corte d’appello di Milano, la quale ha dichiarato l’estinzione del giudizio per tardività del ricorso per la riassunzione in appello. Il processo mirava a ottenere il risarcimento del danno a seguito di un investimento infruttuoso. In primo grado, l’atto di citazione era stato dichiarato nullo per l’incertezza dell’oggetto del giudizio.
La sequenza degli eventi
Prima la comunicazione via Pec: il 5 settembre 2018 il difensore notifica via posta elettronica certificata la morte della propria assistita all’avvocato della controparte. Termine per la riassunzione: la Corte d’appello stabilisce che il termine trimestrale per la riassunzione scadeva il 5 dicembre 2018, indipendentemente dalla formale dichiarazione di interruzione. Ricorso tardivo: il successore della deceduta deposita il ricorso per la riassunzione l’ 8 gennaio 2019, oltre il termine previsto.
Il ricorso in Cassazione
Il successore presenta ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che la comunicazione via Pec del 5 settembre 2018 non avrebbe dovuto essere interpretata come idonea a far decorrere il termine per la riassunzione, argomentando che tale comunicazione è da considerarsi una mera informazione di cortesia, dato che mancava il certificato di morte della parte e che il difensore stesso aveva dichiarato che l’evento sarebbe stato ufficializzato nell’udienza del 14 novembre 2018.
La decisione della Suprema corte
La Cassazione ha respinto il ricorso, e ha chiarito che la comunicazione via Pec tra i difensori delle parti costituisce notificazione formale dell’evento interruttivo, come affermato da precedenti pronunce. Inoltre, la Pec inviata conteneva tutti gli elementi necessari per produrre l’effetto interruttivo previsto dalla legge. La dichiarazione di morte inviata tramite Pec ha efficacia interruttiva immediata. L’effetto interruttivo della comunicazione è immediato e indipendente da una pronuncia formale del giudice, che ha solo carattere ricognitivo.