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Come reso noto dal blog Terzultimafermata, al tribunale di Roma un gip ha scritto, tra l’altro in un avviso di fissazione di una udienza camerale per la richiesta di archiviazione del procedimento lo scorso 26 gennaio, la seguente espressione che ha destato molto scalpore tra gli avvocati: «Avvisa la persona indagata che è suo diritto non partecipare all’udienza come sopra fissata, è doveroso per legge per il giudice in relazione alla stessa, ove non dia mandato ad un difensore di fiducia, nominare e citare per l’udienza (come viene fatto con il presente atto) un difensore d’ufficio che per legge (art. 31 disp. Att. c.p.p.) ha diritto di chiedere una retribuzione alla persona indagata che ha difeso e per la quale sia comparso all’udienza sopra indicata. La persona indagata che, come suo diritto, non voglia comparire all’udienza e voglia limitarsi ad attendere la decisione del giudice senza trovarsi nella condizione di dover retribuire il difensore d’ufficio, contatti quindi il difensore come sopra nominatole e lo inviti espressamente e formalmente, a mezzo posta elettronica certificata o racc. A.R. o in altro documentato modo, a non comparire all’udienza fissata ed in generale a non svolgere alcuna attività difensiva».
«Della serie: il difensore ti chiede solo soldi… lassalo perde, poi non dire che non ti avevo avvisato», scrive ironicamente l’avvocato Riccardo Radi al termine del suo post nel blog. Molte le reazioni giunte all’accaduto dal mondo forense. Per il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, Paolo Nesta, «il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del giudizio e non può certamente essere il giudice ad interferire, in modo diretto o indiretto, invitando l'indagato a eludere tale diritto costituzionalmente riconosciuto. Il Giudice in questo modo svilisce la funzione difensiva, quasi ritenendola superflua, come dire all'indagato che è meglio risparmiare - prosegue Nesta -. Un comportamento che l'Ordine degli Avvocati non può tollerare e che ci induce a indirizzare una formale segnalazione al presidente del Tribunale Reali, che certamente saprà intervenire come si conviene».
Si fa sentire anche l’Ocf, con il coordinatore Mario Scialla: «Il giudice in questione, con un breve tratto di penna, ha fatto venir meno articoli della Costituzione, principi fondamentali dell’ordinamento e giurisprudenza della Consulta che, dai tempi dei processi alle Brigate Rosse, ha ribadito l’obbligatorietà della difesa tecnica. L’errore - ha continuato Scialla - è talmente grave e clamoroso che non merita discussione o ipotesi interpretative: deve essere immediatamente corretto». Pertanto, «l’Organismo congressuale forense si rivolge all’onorevole ministro della Giustizia chiedendo un suo pronto intervento, così come al Consiglio superiore della magistratura ed al presidente del Tribunale di Roma per gli aspetti di loro competenza e monitorerà la situazione, riservandosi ogni e più opportuna iniziativa».
Dura critica anche dal direttivo della Camera Penale di Roma: «Ora è, ovviamente, corretto il riferimento al diritto delle parti a non partecipare all’udienza ai sensi del 127 codice di rito; quello che troviamo assolutamente incongruo è il messaggio veicolato in quelle poche righe», spiegano i penalisti capitolini che proseguono: «Caro signor gip, se si sente la necessità di avvisare l’indagato di diritti e facoltà, che almeno lo si faccia correttamente: si spieghi che, in determinati casi, è opportuno “difendersi” anche nell’udienza camerale, unica sede per rispondere su eventuali memorie delle controparti e contrastare i documenti che possono essere stati prodotti, prima che magari, lo stesso giudice così premuroso, ordini al pubblico ministero di formulare l’imputazione, come sicuramente noto anche all’obbligato giudice. Partecipare o meno con il patrocinio di un difensore non è quindi decisione da prendere alla leggera, e tanto meno alla sola luce di ragioni economiche». Infine l’Associazione nazionale difensori d’ufficio (Adu) esprime «massimo disappunto e profonda preoccupazione per tale abominio giuridico che, di fatto, ritiene trascurabile e non necessaria la difesa tecnica nel procedimento penale. Tanto al fine di ribadire la fondamentale importanza della figura del Difensore d’Ufficio, ultimo baluardo del giusto processo e garante dei diritti dei cittadini».