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Sul Pm sono diffuse tre leggende metropolitane.
1 È una peculiarità italiana il ruolo centrale assunto dal Pm “Vi sono stati tempi e luoghi nei quali i protagonisti centrali della giustizia penale sono stati i giudici. Oggi le figure centrali nei sistemi di giustizia penale in gran parte del mondo appaiono essere sempre più i pubblici ministeri. Così due professori americani nel volume Prosecutors and democracy.
2. Il “processo accusatorio” prescrive la regola a); l’Italia ha adottato quel modello; la regola a) deve essere prescritta in Italia. Sillogismo perfetto nel mondo dei concetti. Due film del 1957 ci mostrano riti accusatori molto diversi: “La parola ai giurati” di Sidney Lumet protagonista Henry Fonda ambientato a New York e “Testimone d’accusa” di Billy Wilder con Charles Laughton e Marlene Dietrich ambientato a Londra. A New York un aggressivo e superficiale procuratore distrettuale, che deve rispondere ai suoi elettori vuole comunque un colpevole per la sedia elettrica. A Londra l’accusa è rappresentata da un avvocato barrister del libero foro in toga e parrucca.
3. Il Pubblico ministero italiano è anomalo rispetto al Pm comune a tutte le altre democrazie occidentali.
Il modello U. S. del District attorney statale, eletto in lista di partito insieme al sindaco e al capo della polizia locale, e dell’Attorney General federale di nomina politica è unico all’interno del mondo anglosassone. Il Pm del Crown Prosecution Service del 1986 si applica in Inghilterra e Galles, ma non Scozia. Lo studio più approfondito sul Pm in Europa esordisce «Il pubblico ministero rimane l’istituzione più diversificata in Europa». «Quante figure di pubblico ministero…» è il titolo del capitolo sul Pm di un volume sulle procedure penali d’Europa. Un modello comune alle democrazie occidentali non c’è, tali e tante sono le varianti.
Problemi aperti. Pm non è “avvocato della polizia”, ma “avvocato della pubblica accusa”: ha un dovere di verità che lo differenzia dall’” avvocato della difesa”. Per il difensore unico obbiettivo è la difesa del cliente. Per il Pm unico obbiettivo è la ricerca della verità, anche se contrasti con la sua iniziale tesi accusatoria e si traduca in acquisizioni a favore dell’imputato. Con il nuovo art. 111 Cost. si è costituzionalizzato non il “processo accusatorio”, ma il metodo del contraddittorio che, come ha scritto Glauco Giostra “costituisce uno strumento, ancor oggi il meno imperfetto, per la ricerca della verità, o, meglio, per ridurre il più possibile lo scarto tra la verità giudiziale e la verità storica”. Parità delle armi nel contraddittorio (art. 111 co. 2 Cost,) sì, ma il Pm nella richiesta di misura cautelare al Gip deve presentare “gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate” (art. 291 cpp).
Al difensore è precluso rendere noti elementi a carico dell’imputato pena commettere il reato di infedele patrocinio: Pm “parte imparziale” un ossimoro. Ma vi sono sempre più testi internazionali che pongono il principio dell’imparzialità del Pm.
Regolamento della Procura Europea art 5.4: “L’Eppo svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico”. Due avvocati, Gianaria e Mittone, hanno rivisitato il concetto di ossimoro con riferimento al difensore: la sua è una “lealtà divisa” vissuta quotidianamente rispettando tanto lo Stato quanto chi è accusato di averne violato le regole. Può sembrare un ossimoro che vuol nascondere ambiguità, ma praticare con rigore dedizione la “lealtà divisa” significa manifestare l'identità forte della professione di avvocato. Questi non può avere perplessità: il suo posto è accanto al cittadino coinvolto nelle strettoie della giustizia, la sua fatica consiste nello studiare e praticare le scelte a questo più favorevoli”.
Il libro si intitola “L’avvocato necessario”. In democrazia l’avvocato è necessario a rappresentare l’istanza di “libertà” del singolo contro la pretesa di “autorità”. Nel processo l’avvocato è indispensabile. Per il Pm è “indispensabile” il confronto con un difensore, che sia capace di convincerlo della infondatezza della tesi di accusa, e a richiedere la archiviazione o l’assoluzione, ma anche di stimolarlo ad argomentare la sua tesi nel modo più convincente davanti al giudice. L’indebito “protagonismo”, la scarsa professionalità di alcuni Pm, sono patologie che vanno affrontate, ma non si risolvono con gli slogan e le scorciatoie semplicistiche o surreali.
Un avvocato che ha proposto regole di galateo tra giudici e Pm che non dovranno più “darsi del tu”, è andato oltre: “gli studi professionali non sono nel palazzo di giustizia. Non deve esistere un palazzo di giustizia, ma uno della giurisdizione e l'altro degli uffici della pubblica accusa”. I piani regolatori prevederanno distanze minime tra i due palazzi e magari “zone verdi cuscinetto”?
Il Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane Caiazza su Il Dubbio del 22 agosto 2023 alla domanda della intervistatrice Valentina Stella “Come replica a chi dice che, con la separazione e i due Csm, i Pm avrebbero ancora più potere?” ha risposto: «Bisogna smetterla di prendere in giro le persone. Questo non è un argomento serio. Chi ci garantisce dal pubblico ministero è il giudice.
Il Pm può essere anche un poliziotto allo stato puro, un appartenente ad uno squadrone della morte, cosa che comunque non avverrebbe, ma non potrebbe fare nulla perché, se il giudice non è d'accordo, non può arrestare, non può sequestrare, non può adottare misure di prevenzione patrimoniale. Un Pm “poliziotto allo stato puro” lo conosciamo: è quello dell’ordinamento statunitense, che penso nessuno auspichi. Dove sono finite tutte le giuste osservazioni sul potere che il Pm esercita nella fase iniziale segreta delle indagini, fuori del controllo del giudice e senza contraddittorio con la difesa?».
Oggi il cantiere aperto è quello della professionalità, della accountability e della deontologia del Pm. Temi che toccano tutti e tre gli attori della giustizia: giudici, avvocati e pubblici ministeri. Piuttosto che separare, dividere occorre impegnarsi per unire, nella costruzione di una comune cultura tra tutti gli esponenti delle professioni giuridiche, Università compresa. Un progetto ambizioso, ma ineludibile. Questo è il vero cantiere aperto su cui devono misurarsi le diverse istituzioni della magistratura e dell’avvocatura e le rispettive associazioni nell’interesse della giustizia e della garanzia dei diritti.