L’approvazione in Senato del disegno di legge sul legittimo impedimento del difensore fa ben sperare sull’approvazione definitiva di alcune norme che puntano a mettere sullo stesso piano, conferendo pari dignità, giudici e avvocati nell’esercizio delle loro funzioni. Spetterà adesso alla Camera procedere all’esame del ddl.

Al momento non è possibile fare previsioni sui tempi della prosecuzione dell’iter parlamentare. L’esito del voto di due giorni fa in aula (84 favorevoli, 48 astensioni e nessun contrario) è stato accolto con soddisfazione dall’avvocatura. Il presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco, ha parlato di un importante «passo avanti» per riconoscere il «rispetto dei diritti degli avvocati nell’esercizio della professione».

Il provvedimento votato mercoledì estende la possibilità di ottenere il rinvio dell’udienza penale per motivi legati alla salute dei figli o dei familiari dell'avvocato, garantendo una maggiore attenzione alle esigenze personali e familiari. Viene altresì introdotta la remissione in termini nel processo civile e la possibilità di rinvio delle udienze per cause di forza maggiore, malattia improvvisa, infortunio, gravidanza o per la necessità di assistenza ai figli e familiari con disabilità o affetti da gravi patologie. «Questo risultato – commenta il presidente del Cnf – rappresenta un riconoscimento fondamentale per gli avvocati e, soprattutto, per i diritti dei loro assistiti. La tutela delle esigenze personali e familiari dei difensori è imprescindibile per garantire un esercizio sereno della professione forense».

L’impegno della senatrice Erika Stefani (Lega) nel portare avanti la battaglia sul legittimo impedimento del difensore in Parlamento deriva anche da una esperienza vissuta in prima persona. L’esponente del Carroccio è avvocata del Foro di Vicenza. «Le norme sul legittimo impedimento del difensore – dice al Dubbio - intendono fare in modo che eventuali eventi personali, che possono colpire l’avvocato, non provochino effetti negativi sulla posizione della parte. Io stessa ho potuto vivere un caso, seppur chiaramente estremo. Negli anni passati, a causa di una improvvisa emorragia cerebrale, sono caduta in coma per giorni. Per settimane non sono stata in grado di poter conferire deleghe. Grazie alla cortesia dei colleghi, anche di controparte, e alla sensibilità dei magistrati i miei clienti non sono stati pregiudicati rispetto a quanto capitatomi. Ebbene, non può essere che un sistema funzioni e che i diritti degli assistiti siano garantiti a seconda che vi sia un’eleganza, una cortesia da parte di colleghi o di magistrati. Il testo proposto, pertanto, elimina alcune discrezionalità nella decisione sulla rimessione in termini e concede la possibilità del rinvio della udienza».

In passato si sono verificati diversi casi in cui il legittimo impedimento dell’avvocato non è stato riconosciuto, con conseguente svilimento della delicata funzione difensiva. Il nostro giornale ha raccontato alcune storie. Tra queste quelle delle avvocate Marinella Oliva del Foro di Bologna e Ilaria Salamandra del Foro di Roma.

Nel 2022 l’avvocata Oliva per motivi di salute non ha potuto recarsi nel Tribunale di Vibo Valentia ed è stata costretta a fare i conti con atteggiamenti insensibili e provvedimenti a dir poco incomprensibili. Il 2 maggio 2022 la professionista chiese al Tribunale penale, in composizione collegiale, di Vibo Valentia di differire un’udienza prevista due giorni dopo. Alla base dell’istanza di differimento il legittimo impedimento del difensore per motivi di salute (pressione bassa e numerosi episodi di vomito accompagnati ad extrasistole) con l’allegazione del certificato medico contenente la prognosi. Il documento non indicava la patologia, dato che il malore non aveva natura certa e andava indagata la causa.

Dal quel momento inizia per l’avvocata Oliva una corsa ad ostacoli. Il medico curante le prescrive un tampone anti-covid e alcuni accertamenti per inquadrare l’eventuale patologia. Primo giorno utile per gli esami specialistici il 19 maggio. Immediatamente, la professionista comunica questa data al collegio del Tribunale di Vibo, segnalando la necessità di effettuare gli esami diagnostici con la comunicazione delle date in cui era impossibilitata a presenziare in udienza in Calabria per concomitanti impegni professionali in altri Tribunali d'Italia.

Il presidente del collegio giudicante con fatica rinviava l’udienza e la fissava per il 18 maggio 2022, senza tener conto delle comunicazioni sulla necessità dell’avvocata di fare altri accertamenti medici. Altri problemi di salute, compreso un trauma cranico, hanno reso le giornate di Oliva difficili. L’avvocata, comunque, decise di recarsi in Tribunale per rispettare la data, differita, dell’udienza. Nell’ordinanza collegiale si trova un passaggio non di poco conto: «In caso di ulteriore protrazione dell’impossibilità a presenziare dovrà necessariamente designarsi un difensore d’ufficio. Invita l’avvocata Oliva a designare, in caso di protrazione dell’impedimento per l’udienza in corso di fissazione, un difensore in grado di sostenere anche il controesame». Una compressione evidente del diritto di difesa, senza la considerazione del mandato fiduciario, nonostante comprovati motivi di salute che hanno determinato la richiesta del rinvio dell’udienza. L’avvocata Oliva, però, ha resistito e ha portato avanti il proprio lavoro.

Emblematico quanto accaduto all’avvocata Ilaria Salamandra. Alla professionista venne negato un rinvio di udienza, nonostante si trovasse in ospedale per alcuni accertamenti medici – circostanza comunicata al Tribunale -, riguardanti il figlio piccolo. Gli esami, presso il Bambino Gesù di Roma, avrebbero richiesto l’anestesia totale. L’impedimento non venne considerato legittimo, in quanto, a detta del collegio giudicante, il padre del bambino si sarebbe potuto recare in ospedale al posto della madre (avvocata).

Le cose potrebbero presto cambiare: il disegno di legge n. 729, approvato in Senato, riguarda i casi in cui il difensore è impossibilitato a essere presente in udienza penale per legittimo impedimento «proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute».