«Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in base alla quale gli organi giurisdizionali nazionali di diritto comune non possono, a pena di procedimenti disciplinari a carico dei loro membri, disapplicare d’ufficio decisioni della Corte costituzionale di tale Stato membro. Ciò è valido anche se ritengono, alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte, che tali decisioni violino i diritti che i singoli traggono dalla direttiva 89/391». A stabilirlo è la Corte di Giustizia Ue, che si è pronunciata su una causa sollevata dai tribunali della Romania. La vicenda riguarda il decesso di un elettricista per elettrocuzione. Dopo l'incidente, è stato avviato un procedimento amministrativo contro il datore di lavoro. Parallelamente, è stato promosso un procedimento penale per negligenza e omicidio colposo a carico del caposquadra. Anche i familiari della vittima hanno partecipato al procedimento penale. Il giudice amministrativo ha stabilito che, nel caso specifico, non si trattava di un «infortunio sul lavoro» e ha annullato le sanzioni amministrative inflitte al datore di lavoro. Secondo una normativa nazionale, come interpretata dalla Corte costituzionale rumena, questa decisione impedisce al giudice penale di rivalutare se l’incidente costituisca un infortunio sul lavoro.

In questo contesto, la Corte d’appello di Brașov ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: se il principio della protezione dei lavoratori e il principio della responsabilità del datore di lavoro, sanciti dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391, ostino a una normativa come quella applicabile nel procedimento principale. Questo è stato interpretato da una decisione del giudice costituzionale nazionale, secondo cui un giudice amministrativo può, su istanza del datore di lavoro e in contraddittorio solo con l’autorità amministrativa statale, decidere in via definitiva che un evento non può essere qualificato come infortunio sul lavoro ai sensi della direttiva. Tale decisione può impedire al giudice penale, sia adito dal pubblico ministero con un’azione penale contro il lavoratore responsabile, sia dalla parte civile con un’azione civile contro il datore di lavoro e il suo dipendente preposto, di pronunciare una decisione diversa riguardo alla qualificazione dell’evento come infortunio sul lavoro. Questa qualificazione integra un elemento costitutivo dei reati oggetto del procedimento penale. In assenza di tale qualificazione, non è possibile ravvisare né responsabilità penale né responsabilità civile accanto a quella penale, tenendo conto dell’autorità di giudicato della sentenza amministrativa definitiva. In caso di risposta affermativa alla prima questione, la Corte ha chiesto se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma o a una prassi nazionale. Questa norma vincola i giudici nazionali di diritto comune alle decisioni della Corte costituzionale e non consente loro, per questo motivo, di disapplicare d’ufficio la giurisprudenza risultante da tali decisioni. Questo vale anche se ritengono, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia, che tale giurisprudenza sia contraria agli articoli 1, paragrafi 1 e 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 89/391.

Nella sua sentenza, la Corte di Giustizia ha stabilito che il diritto dell’Unione osta alla legge di uno Stato membro che, secondo la sua Corte costituzionale, rende la sentenza di un tribunale amministrativo definitiva per il tribunale penale. Questo è valido quando tale legge impedisca ai familiari della vittima di essere ascoltati.

Il diritto dell’Unione mira a proteggere la sicurezza dei lavoratori e obbliga il datore di lavoro a garantire un ambiente di lavoro sicuro. Spetta alla competenza nazionale determinare le procedure per far valere la responsabilità del datore di lavoro in caso di inadempimento. Tuttavia, tali procedure non possono ostacolare l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione. La Corte ha ricordato che, nei procedimenti giudiziari, il diritto a un ricorso effettivo include il diritto di essere ascoltato. Se un organo giurisdizionale adotta una decisione sulla responsabilità civile senza consentire alle parti di presentare i propri argomenti, tale diritto è violato. A questo proposito, la Corte afferma che i giudici nazionali devono potersi astenere dal seguire una decisione della loro corte costituzionale qualora tale decisione sia in contrasto con il diritto dell'Unione. In tal caso, essi non possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.