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La Corte costituzionale, con la sentenza numero 203, ha chiarito che il foglio di via, misura di prevenzione disposta dal questore, non restringe la libertà personale, ma ne limita solo la libertà di circolazione. Pertanto, non è necessario l’intervento di un giudice, come richiesto invece dall’articolo 13 della Costituzione per le restrizioni della libertà personale. Il caso esaminato riguardava un uomo rinviato a giudizio per essere tornato nel Comune di Taranto, dal quale era stato allontanato tramite foglio di via per motivi di pericolosità sociale. Il Tribunale di Taranto aveva sollevato dubbi di costituzionalità sull’articolo 2 del codice antimafia, che attribuisce al questore questo potere senza prevedere la convalida di un giudice.
La Corte ha ribadito che una restrizione della libertà personale implica coazione fisica (come arresto o detenzione) o misure così stringenti da assoggettare l’individuo all’altrui potere. Al contrario, il semplice divieto di recarsi in un luogo specifico non viola l’articolo 13, perché l’interessato è libero di muoversi altrove.
Questa interpretazione è in linea con la costante giurisprudenza della Corte e con l’orientamento del legislatore in tema di misure di prevenzione e Daspo. La Corte ha però riconosciuto che, in alcuni casi, gli effetti del foglio di via possono essere gravosi, ad esempio se vietano l’accesso all’intero capoluogo di residenza. Tuttavia, l’ordinamento garantisce strumenti di tutela efficaci per evitare usi arbitrari di queste misure. Il giudice amministrativo può intervenire tempestivamente, anche con provvedimenti cautelari, per proteggere i diritti fondamentali dell’interessato. Inoltre, il giudice penale ha il dovere di verificarne la legittimità nei procedimenti per violazione degli obblighi imposti.
Infine, la Corte ha sottolineato l’importanza della proporzionalità: ogni misura deve essere bilanciata rispetto alla tutela della sicurezza pubblica e all’impatto sulla libertà di circolazione e su altri diritti fondamentali, come il lavoro, la salute e la vita familiare.
La sentenza conferma così la legittimità costituzionale del foglio di via, riconoscendo comunque la necessità di un controllo giudiziale accurato per garantirne l’applicazione non arbitraria.