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La sede della Consulta
«La dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività». Lo scrive la Consulta nella sentenza numero 3, depositata ieri, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, numero 108 e 2, comma 6, del Codice dell'amministrazione digitale, nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere una lista di candidati per le elezioni.
La sentenza ha ritenuto che oggi, in forza dello sviluppo tecnologico, non è più adeguato lo strumento, risalente a quando non esisteva la firma digitale, che l'ordinamento ha tradizionalmente messo a disposizione per queste specifiche situazioni. La preclusione all'utilizzo della firma digitale anche per le persone con disabilità – spiega la Corte nel comunicato stampa - determina il paradosso per cui è l'ordinamento giuridico che, anziché rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, introduce esso stesso “un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all'esigenza di verificare l'autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all'elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di candidati”.
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata ad aprile 2024 dal Tribunale di Civitavecchia in merito al ricorso di Carlo Gentili, fratello del Co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni, Marco, affetti da Sla. Gentili, completamente paralizzato, aveva fatto ricorso perché impossibilitato fisicamente ad apporre una firma autografa.
In occasione delle elezioni per la Regione Lazio del 2024, Carlo Gentili avrebbe voluto utilizzare la firma digitale per poter presentare la lista elettorale Referendum e Democrazia, cosa non prevista dalla normativa. Assistito dall’avvocato Giuliano Fonderico, con il sostegno dell’Associazione Luca Coscioni, Gentili fece ricorso e il Tribunale di Civitavecchia trasmise gli atti alla Corte costituzionale.
In Corte costituzionale la lista elettorale Referendum e Democrazia, assistita dalle avvocate Filomena Gallo e Marilisa D’Amico, ha ribadito che il quadro normativo in materia di partecipazione politica già consente l’utilizzo della firma qualificata e il momento della presentazione della lista politica fa parte della partecipazione piena alla vita politica che completa il momento del voto.
«Sono felice della decisione della Corte, è una vittoria importante che abbiamo ottenuto con l’Associazione Luca Coscioni verso la rimozione di ogni forma di discriminazione per le persone con disabilità», ha commentato Gentili.
«La decisione della Consulta assume ulteriore importanza in ragione del fatto che, da luglio 2024, è entrata in funzione la piattaforma pubblica per le sottoscrizioni digitali di referendum e proposte di legge di iniziativa popolare, uno strumento che facilmente potrebbe ora essere utilizzato anche per la raccolta delle firme per la presentazione di liste e candidature alle elezioni – dichiarano Marco Cappato e Filomena Gallo, tesoriere e segretaria dell’Associazione Luca Coscioni –. Questa decisione, una vera e propria riforma a sostegno della transizione digitale per la democrazia e la partecipazione civica, deve adesso essere estesa a chiunque. Per questi motivi rilanciamo l’appello al Governo del nostro co-presidente Marco Gentili che chiede che la piattaforma sia definitivamente aperta alle sottoscrizioni online di liste elettorali a chi ne ha diritto e, in onore degli auspici del Presidente della Repubblica, se ne preveda l’utilizzo anche per strumenti di democrazia diretta a livello municipale e regionale».