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Entra in vigore oggi la “riforma Cartabia” sul diritto di famiglia. Al centro le separazioni (79.917 nel 2020 secondo l'Istat, una su tre consensuale fuori dai Tribunali) e divorzi (66.662, uno su due consensuale). I pilastri delle norme contenute nella legge delega sul processo civile, approvate dal precedente Governo Draghi, hanno l'obiettivo di fondo della riduzione del -40% dei tempi nella giustizia civile in chiave Pnrr. Un tribunale unificato, un solo giudice, un unico rito: sono questi i punti chiave. E ancora: più ascolto ai figli minori e un “piano genitoriale” su scuola e attività ludico-ricreative per decidere su affidi o diritto di visita dei genitori. Un pm che può fare (prima) più indagini per inoltrare (dopo) meno ricorsi su perdita della potestà genitoriale o condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Ecco i principali cambiamenti.
Tribunale unico della famiglia
Entro ottobre 2024 nascerà il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Saranno sia circondariali (nelle città più piccole) che distrettuali. Sarà uno dei modi con cui superare l'attuale frammentazione di competenze, “spaccate” fra Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni (che rimane in vigore ma con funzioni più specifiche) e Giudice Tutelare. Escluse da questo accorpamento solo le adozioni e i procedimenti di competenza delle sezioni Immigrazione.
Rito unico
Tribunale unico, rito unico, davanti a un solo giudice: la causa non dovrà più avere due fasi, come oggi, cioè la prima comparizione davanti al Presidente (Udienza Presidenziale) e successivamente davanti al Giudice Istruttore. Sarà possibile presentare in contemporanea, in un unico atto, domanda di separazione e domanda di divorzio. Sarà un solo procedimento che comincia con il deposito sin da subito di atti introduttivi che contengono il racconto dei fatti e dei mezzi di prova.
La procedibilità del divorzio dipenderà da due criteri: una sentenza passata in giudicato sulla separazione e la cessazione, senza mai interruzioni, della convivenza fra i due coniugi. Nei casi in cui siano stati stabili contributi periodici di denaro e assegni di mantenimento, il giudice può ordinare indagini anche di polizia tributaria sui redditi, patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle due parti.
I minori
"Rilevanza sempre crescente" per "ascolto del minore" anche con età inferiore ai 12 anni che ha "diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzate a incidere nella propria sfera individuale". Lo si legge nella Relazione illustrativa della riforma che ha recepito gli indirizzi di normative e convenzioni sovranazionali.
Il giudice dovrà tenere in considerazione "età e grado di maturità" e l'ascolto potrà avvenire in forma diretta o con l'assistenza di esperti in psicologia o psichiatria infantile (ascolto assistito). Anche la competenza territoriale dei giudici sulle cause di famiglia dipenderà dal luogo di residenza abituale del minorenne.
Piano genitoriale
I coniugi con figli sono tenuti a presentare un «piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute» con informazioni utili che permettano al giudice di costruire un percorso "su misura" rispetto a vita pregressa, abitudini o sulle scelte più 'complicate' riguardanti affido, collocamento e diritto di visita.
Pubblico ministero
In vista dell'istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie "la figura del pubblico ministero appare centrale" e vengono precisati i soggetti istituzionali, la polizia giudiziaria e i servizi sociali, deputati a fornire le informazioni necessarie per verificare la necessità di eventuali ricorsi per perdita della potestà genitoriale o altre fattispecie.
Le statistiche degli uffici dei pm minorili dimostrano che lo svolgimento di accertamenti preliminari riduce i ricorsi successivi limitando un intervento dell'autorità giudiziaria "vissuto dai soggetti coinvolti come ingiustificatamente o eccessivamente invasivo".