PHOTO
Foto Cecilia Fabiano/LaPresse 07 Gennaio 2024 Roma, Italia - Cronaca - Richiami vaccinali per frenare la nuova ondata di Covid ed influenza Nella Foto: il centro vaccinale della ASL RM1 January 07, 2024 Roma, Italy - News - Vaccination boosters to slow down the new wave of Covid and flu In the photo: the vaccine centre of the Health Agency
I viaggiatori che hanno dovuto annullare i pacchetti vacanza durante la pandemia di Covid-19 «a causa di circostanze inevitabili e straordinarie» devono essere rimborsati dagli assicuratori delle agenzie di viaggio in fallimento, ha stabilito oggi la massima Corte dell’Unione europea.
La Corte di giustizia europea ha deciso che l’assicurazione prevista per proteggere i viaggiatori dalle conseguenze dell’insolvenza delle agenzie di viaggio «si applica anche quando un viaggiatore annulla il viaggio a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e, a seguito di tale annullamento, l’organizzatore diventa insolvente», si legge in una sintesi della sentenza.
Il caso riguarda i viaggiatori di Austria e Belgio che nel 2020 hanno annullato i pacchetti vacanza rispettivamente a Gran Canaria e nella Repubblica Dominicana, a causa della pandemia di Covid-19. Le agenzie di viaggio poi fallirono. Gli assicuratori delle compagnie si sono rifiutati di erogare rimborsi, sostenendo di essere responsabili solo per i viaggi annullati a causa del fallimento di un’agenzia di viaggi e non per i viaggi annullati dai clienti stessi. Ma, secondo la sintesi della sentenza, i giudici hanno argomentato che non vi è «alcun motivo» per cui gli assicuratori dovrebbero trattare le persone che cancellano a causa di «circostanze inevitabili e straordinarie» in modo diverso dalle persone i cui viaggi hanno dovuto essere cancellati a causa del fallimento di un’agenzia.
Il ragionamento si basa sulla direttiva sui viaggi tutto compreso dell’Ue, in cui si afferma che un viaggiatore ha diritto a un rimborso completo per cancellazioni causate da «circostanze inevitabili e straordinarie». «Tale diritto verrebbe privato della sua efficacia se, qualora l’insolvenza dell’organizzatore si verificasse dopo l’annullamento, la garanzia contro l’insolvenza non coprisse le corrispondenti richieste di rimborso», si legge nella sintesi.
La sentenza della Corte è essenzialmente una risposta alle questioni poste dai Tribunali austriaci e belgi, dove si decideranno i singoli casi. Le sentenze della Corte di
giustizia sono definitive e inappellabili.