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La sede della Consulta
La Corte Costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alla possibilità di sostituire il cognome dell'adottato maggiore d'età con quello dell'adottante. Nella sentenza numero 53, depositata oggi, la Corte ha stabilito che la legge non viola il diritto all’identità personale dell’adottato e non crea una disparità irragionevole rispetto all’adozione piena di minori.
L'articolo 299, primo comma, del codice civile, che non consente la sostituzione del cognome dell’adottato con quello dell’adottante, è stato analizzato dalla Corte. Nonostante il consenso di entrambi gli adottanti e dell’adottato, e in presenza di condizioni specifiche, la Corte ha ritenuto che non sia giustificata una modifica del cognome che cancellerebbe quello originario, simbolo della sua identità. Questo sarebbe dannoso per il diritto all'identità dell’adottato, che ha portato quel cognome per almeno diciotto anni.
La Corte ha anche escluso che ci sia una disparità di trattamento rispetto all'adozione di minori, in quanto le due procedure, quella per minori e quella per adulti, rimangono distinte anche in casi di adozioni di adulti che erano stati affidatari del minore in passato.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che se vi sono motivazioni particolari per cui un adulto desideri cambiare il proprio cognome, l'ordinamento giuridico offre già dei rimedi, come previsto dall'articolo 89, comma 1, del d.P.R. 396/2000, che permette di fare richiesta al prefetto per il cambio di cognome, spiegando le ragioni alla base della domanda.