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Il requisito dei “trattamenti di sostegno vitale”, indicato dai Giudici della Corte Costituzionale con la sentenza 242/19, «non significa necessariamente ed esclusivamente dipendenza “da una macchina”». È quanto scrivono i giudici della Corte d'Assise di Massa Carrara nelle motivazioni della sentenza del processo a carico di Marco Cappato e Mina Welby, assolti perché Il fatto non sussiste quanto alla condotta di rafforzamento del proposito di suicidio e perché il fatto non costituisce reato per l'agevolazione dell'esecuzione del suicidio di Davide Trentini, il 53enne malato di Sla deceduto il 13 luglio 2017 in una clinica Svizzera. Per i giudici, dunque, il caso rientra nelle situazioni configurate dalla sentenza della Consulta, che ridusse l'area di punibilità per quanto previsto all'articolo 580 del codice penale, stabilendo come paletti la presenza di una patologia irreversibile, la volontà del soggetto espressa in modo "chiaro e univoco", indice di una capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, e che al paziente venga "prospettata la possibilità di porre fine alla propria vita mediante la sedazione profonda e l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale". Condizioni che nel caso di dj Fabo si sono tutte verificate e che per la Corte d'Assise di Massa ricorrono anche nel caso Trentini. Partendo dal caso di Fabiano Antoniani, la Consulta era arrivata a configurare una nuova causa di giustificazione che esclude la punibilità in presenza di determinate condizioni che la Corte è pervenuta a enucleare prendendo come punto di riferimento la legge sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento 219/17 e in particolare i trattamenti sanitari che la legge sul “testamento biologico” consente di rifiutare. La Corte di Assise di Massa ha chiarito che il riferimento è da intendersi a qualsiasi tipo di trattamento sanitario, «sia esso realizzato con terapie farmaceutiche o con l’assistenza di personale medico o paramedico o con l’ausilio di macchinari medici. Sono compresi anche la nutrizione e idratazione artificiali». Marco Cappato e Mina Welby sono stati dunque assolti perché «sussistono tutti i requisiti della scriminante configurata dalla sentenza 242 del 2019», incluso il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. «La decisione – ha spiegato Filomena Gallo, segretario dell’Associazione Luca Coscioni, avvocato, coordinatrice e difensore nel collegio difensivo di Welby e Cappato – aggiunge l’elemento importante (emerso dalla consulenza tecnica del Dr. Mario Riccio) che il trattamento di sostegno vitale è e "deve intendersi qualsiasi trattamento sanitario interrompendo il quale si verificherebbe la morte del malato anche in maniera non rapida"». Trentini riceveva infatti quotidianamente trattamenti di sostegno vitale, equiparabili all'attaccamento alle macchine per la respirazione, la cui interruzione avrebbe certamente portato al decesso, ma non nell’immediato. «La politica continua a non assumersi la responsabilità di fare il proprio mestiere, quello di legiferare - ha aggiunto Gallo -, ancora una volta è grazie ai giudici i diritti fondamentali possono essere goduti. Auspichiamo che, anche grazie alla chiarezza delle motivazioni di questa sentenza, quanto prima si sblocchi la paralisi riformatrice delle Camere e si possa arrivare a una chiara regolamentazione del ‘fine vita». Trentini, si legge nella sentenza, aveva seguito tutte le possibili terapie contro il dolore ma «proprio perché, nonostante i potenti farmaci antidolorifici che assumeva, era ridotto in una condizione per cui non riusciva più a vivere perché avvertiva dei dolori fisici intollerabili e costanti, da quando era sveglio fino a quando non si addormentava, per cui "la sua vita era sempre e solo dolore", aveva deciso di porre fine alla propria vita». Tutte le possibili soluzioni terapeutiche erano state comunicate al malato, che le aveva intraprese, ma ciò senza lenire il dolore.