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Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti
La norma che consente la pubblicazione delle ordinanze cautelari colpisce ancora. Questa volta è il turno di Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, posto agli arresti domiciliari proprio ad un passo dalle elezioni.
Quattro anni orsono avrebbe ottenuto dei finanziamenti illeciti per il suo partito in cambio di un interessamento per la trasformazione di una spiaggia da pubblica a privata, ma soprattutto in cambio della proroga trentennale della concessione su 100.000 mq dell’arenile del Terminal Rinfuse di Genova.
Si dirà che le accuse mosse nei confronti di questo noto esponente politico sono gravissime ed è pertanto giusto che i cittadini e i suoi elettori ne siano informati. Ed ecco che il Corriere della Sera, interviene, in barba alle prossime riforme, pubblicando in foto stralci dell’ordinanza di custodia cautelare e, mentre dati freddi come la distanza del tempo dal commesso reato, l’imminenza delle elezioni amministrative ed europee fanno storcere il naso a tanti organi di informazione e agli stessi avversari politici sull’attualità di questa misura cautelare, la cronaca dà subito per scontate le prime ipotesi d’accusa.
Quell’articolo non fa alcun riferimento alla presunzione di innocenza e non usa certo il condizionale nell’attribuire condotte illecite all’illustre indagato, del qual si legge: “ha svenduto la propria pubblica funzione, i propri poteri” mutuando la frase proprio dal testo del provvedimento.
E ciò, come al solito, avviene in una fase principalmente governata dagli indizi, ben lontana dal processo e dalle sue regole.
Basta leggere gli articoli apparsi oggi sulla stampa per accorgersi che, in realtà, come è normale che sia, si tratta di ipotesi tutte da verificare, perché racchiuse in poche parole di un paio di telefonate, in cui – ad una analisi obiettiva - non si dice nulla di chiaro ed evidente.
E allo stesso tempo, a proposito di corretta informazione, passa in ultimo piano ogni analisi o commento sulla legittimità o meno delle pratiche amministrative poste dagli inquirenti sotto la lente d’ingrandimento del giudice, facendo dimenticare ai lettori che soltanto il processo (che non è l’ordinanza cautelare) servirà a far unica luce sui fatti.
E allora perché i giornali possono permettersi di sancire senza attenuanti di sorta una condanna anticipata?
La risposta è facile.
I cronisti si coprono semplicemente le spalle con le espressioni utilizzate dal giudice della cautela nel corpo e nel testo dell’ordinanza cautelare.
Poco importa che si tratti fisiologicamente di un provvedimento basato su elementi raccolti in segreto dalla pubblica accusa, portati all’attenzione di un giudice che ancora oggi decide sulla libertà personale, senza aver neppure sentito la voce dell’indagato o le argomentazioni del proprio difensore.
L’ha scritto un giudice.
Ecco perché è sbagliata la norma che consente ai giornalisti di pubblicare il contenuto dell’ordinanza cautelare, presentandola come se fosse una verità già acquisita.
È una pubblicazione sbagliata perché tradisce la presunzione di innocenza, che è un diritto costituzionale di ogni cittadino, ma continuamente calpestato.
È una pubblicazione sbagliata perché l’ordinanza cautelare per definizione non contiene la verità assoluta, ma si limita a recepire la tesi di una delle parti del processo, l’accusa, che viene in moltissimi casi ribaltata e quasi sempre profondamente modificata dopo il processo.
Statisticamente in Italia oltre il 40% dei processi di primo grado si conclude con l’assoluzione e oltre il 50% delle sentenze di condanna vengono riformate in appello, vogliamo rendercene conto e smetterla di distruggere l’immagine delle persone con il processo mediatico?
Il fatto che il processo, quello vero, arrivi in ritardo - per colpa, ancora una volta, della giustizia e non certo del cittadino imputato - non legittima nessuno, neppure chi esercita il diritto/dovere di informazione, a calpestare e a stravolgere la vita di una persona, si chiami Giovanni Toti o Mario Rossi.
Per queste ragioni, riteniamo che il divieto di pubblicazione dell’ordinanza cautelare sia un passo doveroso a tutela della presunzione di innocenza, perchè - come il caso Toti dimostra e tanti altri prima di lui - la stampa ne fa un utilizzo strumentale ad enfatizzare il teorema accusatorio, presentandolo come verità accertata e, nello stesso tempo, coprendosi le spalle di fronte a future smentite all’esito del processo.
La Giunta dell’Unione Camere penali
L’osservatorio “Informazione giudiziaria, media
e processo penale” dell’Ucpi