Pubblici ministeri attenzione: da oggi le richieste di ordinanza cautelare saranno al vaglio dell’Ispettorato generale e del Ministro Nordio per verificare se contengono dati personali dei soggetti diversi dalle parti, ossia di coloro non coinvolti direttamente nell'inchiesta. È quanto emerge dalla risposta data dal Guardasigilli ad una interrogazione parlamentare del deputato di Forza Italia, Enrico Costa.

Quest’ultimo nell’atto di sindacato ispettivo ha ricordato che «con riferimento alle richieste di ordinanze cautelari, l'articolo 291, comma 1- ter del codice di procedura penale, così come modificato dalla legge n. 114 del 2024 (cosiddetta legge Nordio) entrata in vigore il 25 agosto 2024, stabilisce che ’Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione».

Tuttavia, ha sottolineato il membro della Commissione giustizia della Camera, «le cronache di stampa evidenziano che spesso le ordinanze di custodia cautelare riportano comunque i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, in spregio al disposto del novellato articolo 291 del codice di procedura penale», eppure «la norma in questione non prevede sanzioni processuali conseguenti alla citata grave violazione di legge che, pur tuttavia, mantiene il proprio rilievo sotto il profilo disciplinare».

Però il responsabile di Via Arenula ha rassicurato che farà il possibile per monitorare la situazione ed eventualmente esercitare l’azione disciplinare. Nel dettaglio si legge nella sua risposta: «Questo Governo ha messo in campo diversi interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivi i principi costituzionali della riservatezza delle comunicazione e del giusto processo, con misure dirette a tutelare non soltanto l’imputato e la vittima ma anche i terzi che si trovino eventualmente coinvolti nelle operazioni investigative».

Tra questi appunto il ddl Nordio e il novellato articolo 291, comma 1 ter cpp, con cui si «è inteso, poi assicurare, anche nelle richieste di misura cautelare, che la riproduzione delle conversazioni e comunicazioni intercettate sia epurata dai dati personali dei soggetti diversi della parti», che spesso diventano solo oggetto di gossip giudiziario, senza aver commesso nessun reato. Ma intanto le loro vite finiscono sotto i riflettori. In questa direzione si è mosso anche il recente decreto approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri che ha sancito il divieto di pubblicazione di tutte le ordinanze che applicano misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari. Fatta questa premessa, Nordio ha specificato che il «Ministero della giustizia, per il tramite del suo Ispettorato Generale, svolge attività ispettiva ordinaria presso gli uffici giudiziari nazionali in maniera periodica» ; però la disciplina vigente non prevede uno “specifico spazio” di verifica di violazione dell’articolo 291 comma 1 ter cpp. Ciononostante «è implicito che in quella sede si accerti ordinariamente la regolarità e la conformità alle leggi vigenti». Pertanto se si rilevasse «un illecito disciplinare posto in essere dai magistrati ivi compresa la violazione» dell’articolo su citato gli ispettori devono segnalarla al Capo dell’Ispettorato. In ogni caso il Ministro «nell’esercizio dei suoi poteri di ‘alta vigilanza’» può delegare all’Ispettorato generale monitoraggi su specifiche attività, ispezioni mirate o parziali, ovvero inchieste» per «lo svolgimento di specifici accertamenti».

In conclusione «il Ministro non mancherà di esercitare tempestivamente le proprie prerogative nei termini appena sintetizzati, assumendo le iniziative più appropriate per acquisire un quadro completo della situazione relativa allo stato di attuazione di tale innovativa disposizione di legge».

Costa si ritiene «parzialmente soddisfatto» della risposta del Guardasigilli: «Bene che un controllo avvenga durante le ispezioni ordinarie ma è necessario un monitoraggio costante; per questo invito chiunque a segnalare eventuali violazioni all’Unione delle Camere Penali italiane o al sottoscritto». Inoltre, conclude il parlamentare, «sarebbe opportuno verificare se ogni conferenza stampa convocata da una Procura davvero abbia il requisito dell’interesse pubblico».

C’è da dire che al momento non esistono procedimenti aperti per violazione dell’articolo 291 comma 1 ter cpp. L’incognita è come accoglierà questa previsione il Consiglio superiore della magistratura, in particolare la sezione disciplinare. Il nodo centrale starebbe tutto nella parte dell’articolato in cui si dice «salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione».

Questa eccezione potrebbe consentire di evitare qualsiasi sanzione per i magistrati finiti nel mirino del disciplinare perché di solito si procede contro una toga in presenza di una abnorme violazione della norma, al di là di ogni spazio interpretativo, secondo una giurisprudenza pacifica. Ma se così dovesse accadere questo potrebbe scatenare una ulteriore polemica tra magistratura e politica, quest’ultima pronta ad accusare la seconda di autoassolversi.