«I rischi delle conseguenze dell’affidamento sul piano psichico non sono inferiori all’abuso sessuale». Elena Francia, consulente della procura nel caso sui presunti falsi affidi illeciti in Val d’Enza, lo ha ribadito lunedì in aula, dopo averlo scritto nella sua relazione nel 2019.

Quando era arrivata a dire addirittura che «l’allontanamento della bambina (...) l’ha certamente esposta a quelli che in letteratura vengono considerati dei danni iatrogeni, provocando un danno maggiore di quello che avrebbe potuto provocare l’esposizione ad un abuso sessuale». Insomma, meglio abusati che in affido, questa la teoria esposta, rispetto alla quale, però, Francia, incalzata dall’avvocato Luca Bauccio (difensore insieme a Francesca Guazzi della psicoterapeuta Nadia Bolognini) non è stata in grado di citare fonti reali.

Una teoria definita «sconcertante», all’epoca, da Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta, fondatore, negli anni ‘70, del Centro studi di terapia familiare e relazionale, una delle più importanti scuole di psicoterapia in Italia e autore di un parere pro veritate per la difesa di Claudio Foti, lo psicoterapeuta assolto in via definitiva nell’ambito dello stesso processo. Durante il controesame di Bauccio, Francia ha parlato di «fonti scientifiche», snocciolando un elenco di professionisti. Nessuna delle persone citate, ha fatto notare però Bauccio con testi alla mano, «ha mai trattato questo argomento». Le citazioni fatte da Francia nel suo lavoro, dunque, non avevano alcun legame con la teoria da lei sostenuta e sarebbero state selezionate da un manuale di cui, però, non ha citato né saputo riferire il titolo.

Secondo la consulente, il danno psichico subito dai minori coinvolti nel caso Bibbiano sarebbe dipeso dalla violazione del cosiddetto «diritto di relazione», a causa dell’affido. Ma sempre su domanda di Bauccio, Francia ha ammesso, non essendo una giurista, di non saper spiegare il «fondamento giuridico del diritto di relazione». «Ma se lei non conosce il diritto di relazione - ha dunque contestato il difensore - come può connettervi una conseguenza psichica?». Domanda alla quale Francia non ha risposto. Il diritto di relazione, ha dunque sottolineato Bauccio, sarebbe stato violato, paradossalmente, al contrario rispetto alle conclusioni della consulente: ponendo sullo stesso piano il minore e l’adulto, con il minore, dunque, dotato di diritti, è il genitore che abusa del figlio o che non paga il mantenimento (come nel caso di A., uno dei minori coinvolti, peraltro mai dato in affido) a violare il diritto di relazione, producendo, secondo la teoria di Francia, un danno psichico. Un discorso che vale anche, ha sottolineato Bauccio, per il genitore che lascia la bambina da sola a casa (come nel caso di K., che ha chiamato i carabinieri perché lasciata da sola in casa dai genitori).

Proprio in riferimento a questo caso, Francia ha affermato che K. avrebbe manifestato una «disfunzione psichica», caratterizzata da «disfunzioni dell’umore» provocate, a suo dire, dalla terapia con Bolognini. Una conclusione alla quale la consulente, però, nella prima delle due perizie è arrivata senza aver mai visto la minore, come ha ammesso in aula: la sua diagnosi si basa solo sulle carte. «Come può fare una consulenza forense di tipo psichico se non incontra il minore?», ha dunque chiesto Bauccio. La scelta, ha replicato Francia, si basava sull’esigenza della pm di non minacciare «l’integrità delle indagini».

La psicologa ha dunque diagnosticato un disturbo psichico senza mai parlare con la minore, un fatto, ha sottolineato Bauccio, che integra un grave illecito deontologico: le linee guida degli ordini professionali di Lazio ed Emilia Romagna stabiliscono infatti che bisogna incontrare il paziente minorenne. Secondo Francia non si tratterebbe di prescrizioni, ma di «consigli». Bauccio ha dunque letto in aula l’articolo 8 delle linee guida, valido anche per lo psicologo giuridico in ambito civile e penale: «Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente e scientificamente scorretto esprimere un parere sul minore senza averlo esaminato».

«Come si può definire un “consiglio”?», ha dunque incalzato il legale, che ha chiesto come avesse dunque potuto cogliere, Francia, le «disfunzioni dell’umore» di K. senza averla mai vista. «L’avevo già vista prima», ha dunque ammesso la psicologa, che aveva avuto a che fare con K. in un altro procedimento, aperto contro ignoti a seguito di una relazione dei servizi sociali su un sospetto abuso sessuale. «L’ho scritto nella mia relazione», ha aggiunto. Venendo subito smentita da Bauccio: il legale ha infatti tirato fuori la relazione in questione, dove Francia non parla mai di disfunzioni dell’umore, ma di una minore caratterizzata da «una normalità di tipo cognitivo». Francia ha provato a contestare tale evidenza, sostenendo di aver «tenuto per sé» la conclusione sulla tristezza e la rabbia della bambina perché non oggetto del quesito nel diverso procedimento. Un’affermazione che ha fatto sbottare Bauccio: «O ha mentito allora o ha mentito adesso».