Il procuratore di Viterbo Paolo Auriemma non fece accordi con Luca Palamara per “pilotare” le nomine dei magistrati al Csm. Lo ha stabilito questa settimana la Sezione disciplinare di Palazzo Bachelet, presieduta dal vice presidente Fabio Pinelli, che ha assolto Auriemma da tutte le incolpazioni che gli erano state contestate. Il procedimento disciplinare era nato dalle stranote chat estratte dal cellulare dell’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati e trasmesse al Csm, nell’ormai lontano 2020, dalla procura di Perugia che stava indagando su di lui per l’ipotesi di corruzione (da cui è stato poi assolto, ndr).

Ad Auriemma, ex componente del Csm e per anni esponente di primo piano come Palamara della corrente centrista Unicost, venivano contestati dalla Procura generale della Cassazione ben cinque casi di presunta “interferenza”. Al termine della istruttoria, quanto mai lunga ed approfondita, è emerso però che i messaggi scambiati fra Auriemma e Palamara rientravano in quelle che sono le normali discussioni su dinamiche associative, senza mai superare la soglia della grave scorrettezza, passibile appunto di sanzione.

I pareri ed i giudizi espressi nei confronti dei colleghi, in particolare, riguardavano considerazioni sulla professionalità degli stessi o si esaurivano in espressioni di stima o nel riportare valutazioni provenienti dal mondoprofessionale. Nulla di più. Il fraseggio utilizzato, comunque giustificato dalla medesima militanza in Unicost e dalla lunga conoscenza reciproca, oltreché dai comuni interessi extra giudiziari dei due magistrati, aveva invece amplificato il tenore delle conversazioni, facendo ipotizzare illecite spartizioni di fatto mai avvenute. In alcuni casi,peraltro, si è scoperto trattarsi anche di comunicazioni a seguito di nomine già avvenute o rispetto a candidature inesistenti o di là da venire.

L’assoluzione di Auriemma, per tali motivi, era stata chiesta anche dalla stessa Procura generale. Dal processo Auriemma, il cui ufficio giudiziario viterbese ha recentemente avuto l’apprezzamento dell’Ispettorato generale del ministero della Giustizia, possono trarsi alcune considerazioni che partono proprio dalla natura giurisdizionale della sezione disciplinare che in questi anni ha dato una valutazione obiettiva delle chat che, in prima battuta, erano state utilizzate per un regolamento di conti interno alla magistratura, e quindi con la stroncatura professionale di coloro che si scambiavano messaggi con Palamara.

«Non è la prima volta che assumo la difesa davanti alla sezione disciplinare e, anche nelle decisioni contrarie alla difesa, ho avuto sempre la certezza di essere davanti ad un organo della giurisdizione», ha affermato sul punto l’Avvocato generale presso la Corte d’appello di Roma Salvatore Vitello che ha assistito Auriemma in questo procedimento disciplinare. «Mi sento di fare due constatazione: la prima attiene alla motivazione delle decisioni della sezione, la seconda al controllo di legittimità delle Sezioni Unite civili», ricorda Vitello. «Il controllo giurisdizionale di un giudice superiore, il supremo giudice della Cassazione, è garanzia assoluta di giurisdizione.

La Sezione decide applicando le norme che interpreta seguendo indirizzi che nascono da una giurisprudenza che contribuisce ad elaborare grazie anche agli apporti delle Sezioni Unite», ha aggiunto Vitello, ricordando che la Procura generale, «con argomenti coerenti, ha illustrato analiticamente gli sviluppi giurisprudenziali elaborati dal Consiglio, anche seguito di pronunce delle Sezioni Unite, sull’interpretazione del concetto di grave scorrettezza rilevante ai fini della delimitazione dell’ambito applicativo dell’illecito funzionale».

Si tratta, quindi, di una fattispecie flessibile che impone doveri di comportamento in relazione alla status di magistrato, soprattutto nell’ambito di relazioni con componenti degli organi istituzionali. La scorrettezza grave viene individuata dalla giurisprudenza corrente, in espressioni di giudizi e pareri sul collega del tutto svincolate dal merito e basate esclusivamente sull’appartenenza ad una corrente associativa o su un ingiustificato discredito di un competitor individuato ed individuabile. Nulla di ciò che è emerso dalla lettura della chat fra Auriemma e Palamara.