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«L’avvocato è già nella Costituzione. Non solo nel senso che è richiamato a proposito di organi costituzionali. Mi riferisco anche alla sua immanenza nella nostra Costituzione materiale, nella misura in cui garantisce l’interesse generale all’atto stesso di esercitare la tutela giurisdizionale del singolo». Antonella Trentini parte da una simile premessa, ambiziosa ma anche profondamente vera. Presiede l’Unaep, Unione nazionale degli avvocati pubblici, associazione rappresentativa di tutti coloro che esercitano la professione forense nella particolarissima condizione di dipendenti presso un ente pubblico. Gli iscritti all’Unaep sono circa mille, un piccolo esercito, cruciale per il rilievo che l’“armata” dell’avvocatura chiede di vedersi riconosciuto anche all’articolo 111 della Carta. «E sì che siamo cruciali, per il fatto stesso che l’imprescindibilità del difensore nella tutela dei diritti e nell’effettiva garanzia del giusto processo si realizza in modo straordinariamente chiaro proprio nella funzione di noi avvocati pubblici».
E perché nel caso dall’avvocato pubblico tale ruolo di garanzia dell’interesse generale è particolarmente facile da cogliere?
Parto da un dato. Noi avvocati pubblici giuriamo due volte di adempiere ai nostri doveri nell’interesse pubblico, dunque della Nazione. La prima volta all’atto di essere iscritti all’albo. La seconda nel momento in cui assumiamo l’incarico presso l’ente pubblico. Nel secondo caso si realizza una coincidenza tra la nostra funzione di difendere il soggetto pubblico e l’interesse collettivo, perché è il primo, di per sé, a dover garantire il secondo.
Una maggiore consapevolezza dell’importanza che l’avvocato riveste nella tutela dei diritti aiuterebbe anche ad attenuare le tensioni nel dibattito sulla giustizia?
Intanto va notato come alcune novità dell’ordinamento tendano già a ricomporre le smagliature nella tela della giurisdizione. Penso in particolare alla legge sull’equo compenso: riconoscere all’avvocato il diritto a un compenso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto evita che l’idea di libera professione sia fraintesa al punto da escludere chi la esercita dal godimento dei diritti sanciti dalla Carta all’articolo 36. Ma a proposito di coerenza dell’ordinamento e specialità della funzione rivestita da noi avvocati pubblici, è interessante come nel nostro caso già la legge forense preveda il diritto a un adeguato compenso. Tuteliamo un interesse generale attraverso la difesa di un soggetto deputato, dall’articolo 97 della Costituzione, a garantire quell’interesse, e almeno nel nostro caso l’equivoco sulla dignità del compenso è già superato. Da qui credo si possa dire che la riforma dell’avvocato in Costituzione non è più rinviabile.
Vuol dire che è necessario tradurre in atti le dichiarazioni favorevoli di tutte le forze politiche?
Intanto nel caso specifico passare dall’affermazione di principio all’effettività consentirebbe una condivisione tra parti politiche spesso in disaccordo. Ma io mi riferisco anche al fatto che la riflessione dottrinale, non solo nel nostro Paese, afferma da tempo il rilievo costituzionale del difensore, e che tale principio è immediatamente stato sancito in Costituzioni da poco in vigore come nel caso della Tunisia. Il fatto che la nostra risalga al secolo scorso non può voler dire che il ruolo dell’avvocato debba continuare ad esservi solo sottinteso.
Il ddl costituzionale sull’avvocato, oltre alla sua imprescindibilità per la tutela dei diritti, ne afferma anche l’autonomia e l’indipendenza.
Ecco: il cerchio si chiude. Si potrebbe dire che il ddl costituzionale dell’avvocato sia indispensabile per garantire l’autonomia che noi avvocati pubblici in realtà già assicuriamo nell’assistere il nostro datore di lavoro, in modo da tutelare l’interesse generale insieme con quello della nostra parte. Ma com’è evidente, proprio tale nostra particolare funzione giustifica a sua volta la scelta di introdurre nella Carta un esplicito richiamo al ruolo del difensore. E anzi, una volta che la riforma fosse approvata, noi avvocati pubblici, con la nostra funzione, ne esalteremmo il principio in modo straordinario.