PHOTO
Il green pass andrebbe controllato a terra, dunque prima di salire a bordo. Ma «qualora questo non fosse possibile, il controllo può essere effettuato dal personale di bordo insieme al controllo del biglietto di viaggio». È una delle regole contenute nella nuova ordinanza sui trasporti, emessa dall’omonimo ministero in concerto con il dicastero della Salute. Tra le novità, la possibilità di fermare il treno se c’è un caso di Covid sospetto. «In caso di passeggeri che, a bordo treno, presentino sintomi riconducibili all’affezione da Covid19 - si legge infatti nell’ordinanza - la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento o prevedere appositi spazi dedicati. L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio». La nuova ordinanza prevede anche il limite di due passeggeri sui taxi, mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, le porte da usare per salire e scendere dagli autubus di linea, in tempi di Covid, restano la centrale e la posteriore con la possibilità di usare anche la porta anteriore, quella vicina al conducente. Sempre che ci sia un pannello divisorio per proteggere autista e passeggeri. Oltre a sanificare almeno una volta al giorni i mezzi pubblici, «occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale. In subordine», ed è questa una delle novità contenute nell’ordinanza, «la possibilità di utilizzare la porta in prossimità del conducente deve essere necessariamente accompagnata dall’installazione di un apposito separatore protettivo dell’area di guida». «In zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza tutti i corsi di formazione, nel rispetto dei protocolli e linee guida indicati nella norma richiamata». «In ogni caso sono consentiti - si legge - gli esami di qualifica dei percorsi di Iefp, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio». È comunque «possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto. Risulta particolarmente importante garantire i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante di tutti i settori».