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permessi vietati prigione
Quando la Corte Costituzionale, nel 2019, fece cadere la preclusione assoluta del permesso premio agli ergastolani ostativi non collaboranti con la giustizia, subito scattò la propaganda mediatica inducendo l’opinione pubblica a pensare che in automatico, soprattutto i boss dello stragismo corleonese, avrebbero usufruito dei benefici. Ovviamente è una fake news. Basti vedere i continui rigetti allo stragista Giuseppe Graviano, oppure ai tanti altri boss di grosso calibro al 41 bis. La recente sentenza della Cassazione, la numero 33130, conferma il rigetto del permesso premio addirittura alla richiesta di effettuarlo per poche ore nell'area verde dell'istituto penitenziario.
Accade che Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Giovanni Di Giacomo, detenuto al 41 bis, avverso al provvedimento di rigetto della sua istanza di permesso premio emesso dal magistrato di Viterbo. Il Tribunale di sorveglianza ha considerato dirimente in senso ostativo alla reclamata concessione del beneficio premiale il riscontro della persistente pericolosità sociale e del pericolo di fuga del detenuto. Di Giacomo, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento e affidando il mezzo a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell'art. 30 - ter Ordinamento penitenziario e dell'articolo 184 del codice penale, nonché il vizio di motivazione.
Tra le varie argomentazioni, la difesa stigmatizza il mancato espletamento di un'adeguata istruttoria al fine di accertare se il detenuto avesse mantenuti i contatti con la criminalità organizzata. Inoltre, viene segnalato da Di Giacomo che egli aveva chiesto che il permesso premio venisse fruito nell'area verde dell'istituto penitenziario proprio per contenere il paventato pericolo di fuga, in modo da poter trascorrere qualche ora con i componenti del suo nucleo familiare, mentre non aveva certo inteso ritornare nella zona in cui aveva commesso gli illeciti penali.
La Cassazione, in premessa, evoca la famosa sentenza della Consulta del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 27, terzo comma, della costituzione, l'art. 4 - bis, comma 1, ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti dove rientra l’ostatività ai benefici ( principalmente quelli legati all’associazione mafiosa, ma non solo), possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58- ter dell’ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
In virtù di tale pronuncia, quindi, la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, può essere superata, sia pure soltanto in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti.
Ma è il caso del detenuto in questione? Secondo la cassazione tale principio non è stato disatteso per Di Giacomo, giacché i giudici di sorveglianza, dopo aver preso atto della sua sottoposizione al 41 bis, hanno escluso che fosse stata conseguita la prova dell'insussistenza del pericolo di ristabilimento dei collegamenti con la criminalità organizzata, in specie con la cosca mafiosa di riferimento, e, in ogni caso, hanno escluso in via dirimente l'assenza di pericolosità sociale del detenuto.
Ancora una volta, quindi, viene smentito il “tana liberi tutti”. Nonostante la portata “rivoluzionaria” della sentenza del 2019, la Consulta dimostra comunque di aver preso attentamente in considerazione le particolari esigenze di tutela alla base della previsione dell’articolo 4 bis. Essa, infatti, si cura di precisare che la presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata - che da assoluta diviene relativa, nei limiti in cui opera la pronuncia - può essere superata solo in base a valutazioni particolarmente rigorose, che non si limitino alla regolare condotta carceraria, alla mera partecipazione al percorso rieducativo o a semplici dichiarazioni di dissociazione del detenuto. Viene messo in rilievo, in proposito, che già la prima versione dell’art. 4- bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario prevedeva che l’accesso alle misure alternative e premiali per i reati di prima fascia fosse subordinato all’acquisizione di «elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva», requisito tuttora necessario per i casi di collaborazione inesigibile, impossibile o irrilevante.
La magistratura di sorveglianza, pertanto, secondo quanto indicato dalla Corte, non deve solo svolgere una seria verifica della condotta penitenziaria del detenuto, ma dovrà altresì considerare il contesto sociale esterno, acquisendo dettagliate informazioni per il tramite del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente. Tra l’altro, ai sensi del comma 3- bis dello stesso articolo del 4 bis, il permesso premio non può mai essere concesso allorché il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale evidenzino l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In sintesi, la sola “dissociazione” o altri elementi non bastano. È uno dei tanti parametri che la magistratura di sorveglianza valuta per concedere o meno il permesso premio che può essere richiesto dopo l’espiazione di tantissimi anni. La collaborazione con la giustizia rimane la “via maestra”.
Questo varrà anche quando la Consulta - dopo i continui rimandi - farà cadere la preclusione assoluta alla liberazione condizionale, una volta espiati i 26 anni di reclusione, decurtati di 45 giorni ogni semestre di pena scontato, in virtù dell'applicazione della liberazione anticipata. La data di scadenza è quella del prossimo 8 novembre. Ci saranno per quel giorno un Parlamento nelle sue piene funzioni e un Governo già formato pronti a deliberare, oppure saremo di nuovo nelle mani della Corte Costituzionale per decidere sull’ergastolo ostativo? La proposta di riforma che il parlamento dovrebbe approvare, paradossalmente, rende ancora più difficile la concessione del beneficio. Se dovesse essere approvata in tempo, si rischiano altri ricorsi di illegittimità costituzionale. Ma per il 9 novembre sembra difficile che vada in porto. Dopo un anno e mezzo, la Consulta concederà al Parlamento l’ennesima proroga?