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In questi giorni l'attenzione degli studiosi si è particolarmente concentrata sul tema della legittimitàdelle restrizioni imposte con lo strumento del DPCM e sulla difficoltà di conciliare le libertà individuali con la prioritaria tutela del diritto fondamentale alla salute. Poco interesse ha invece suscitato il susseguirsi e sovrapporsi, confuso e caotico, di Decreti e Ordinanze a vari livelli (nazionale, regionale e comunale) che sta caratterizzando la gestione della fase di emergenza. Sembrava che, finalmente, il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 avesse messo ordine nella materia, fornendo l’elenco tassativo delle possibili misure di contenimento e definendo una vera e propria catena gerarchica tra i vari soggetti (Presidente del Consiglio, Presidente di Regione e Sindaco) dotati del potere di emettere ordinanze in materia sanitaria. In realtà, non sembra che ad oggi molto sia cambiato. Sebbene il Consiglio di Stato abbia già avuto modo di chiarire che lo strumento tipico perl’adozione di misure di contenimento è costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), perchè in presenza di emergenze di carattere nazionale vi deve essere una gestione unitaria della crisi, e che l’autonoma competenza dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci è configurabile solo al ricorrere delle specifiche condizioni indicate dal decreto legge 19/2020, ancora nei giorni scorsi abbiamo assistito alla emanazione e/o reiterazione di ordinanze, sia a livello regionale che comunale, contenenti disposizioni che introducono gravi limitazioni dei diritti costituzionali in assenza di adeguata copertura legislativa e al di fuori dai limiti stabiliti dal suddetto decreto legge. Emblematica, in tal senso, è l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020, nella parte in cui dispone l’applicazione, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dal decreto legge 19/2020, anche della misura accessoria della quarantena obbligatoria per 14 giorni nei confronti di chi reitera la violazione di una qualunque delle disposizioni contenute nelle varie ordinanze emesse dal medesimo Presidente per l’emergenza coronavirus. La particolarità di tale sanzione accessoria, di carattere sostanzialmente coercitivo, è che si tratta di una collocazione in quarantena che consegue in maniera automatica alla mera contestazione della violazione di un precetto di carattere amministrativo e, dunque, viene applicata in via immediata, senza alcuna graduazione in relazione alla maggiore o minore gravità della trasgressione e, soprattutto, a prescindere dalla verifica della concreta esposizione al pericolo di contagio. Giusto per fare un paragone, nell’ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020, la cui efficacia è stata prorogata sino al prossimo 3 maggio con ordinanza n. 32 del 12 aprile 2020, il Presidente dellaRegione Campania (che pure si è distinto in questa fase di crisi per il piglio spiccatamente decisionista) ha disposto semplicemente l’obbligo di segnalare il trasgressore del divieto dispostamento dal domicilio (e non di altri prescrizioni) al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale verifica, tenuto conto delle circostanze in cui è stata commessa la violazione e dell’effettivo rischio di contagio rilevabile nella fattispecie, della sussistenza dell’esigenza dell’applicazione della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni. Ora, tenuto conto dell’ampiezza delle garanzie che assistono il diritto costituzionale alla libertà personale e delle condizioni imposte al potere di ordinanza dal decreto legge n. 19/2020, l’illegittimità della misura accessoria prevista dall’ordinanza del Governatore della Calabria appare fin troppo evidente. Infatti, per un verso, l’applicazione di una misura punitiva avente contenuto assimilabile agli arresti domiciliari in conseguenza della semplice contestazione di un illecito amministrativo costituisceuna inammissibile limitazione della libertà personale che non trova fondamento in alcuna norma del nostro ordinamento giuridico e, in ogni caso, viola la riserva di giurisdizione prevista dalla Costituzione. Per altro verso, la quarantena quale sanzione accessoria ad altra violazione amministrativa è una misura non ricompresa tra quelle tassativamente elencate dall’art. 1 del decreto legge 29/2020 (che menziona l’applicazione della misura della quarantena precauzionale solo nei confronti dei soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano e il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perchè risultate positive al virus) e non risulta giustificata da specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio regionale (visto che in Calabria il numero dei contagi è incostante diminuzione) né da comprovate esigenze di carattere sanitario. E tali valutazioni non sono affatto inficiate dalla circostanza che, rispetto alla originaria configurazione della misura (che prevedeva la sua applicazione indistinta e generalizzata) la norma sia stata parzialmente ridimensionata con la previsione della sua irrogazione solo in caso di reiterazione della violazione amministrativa. Non è difficile prevedere che la questione della legittimità di questa ordinanza (e di molte altre del genere emesse nelle varie parti d’Italia) diverrà presto di stretta attualità in sede giudiziaria. avvocato