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Il Comitato Onu sulle sparizioni forzate nei giorni scorsi ha reso note le proprie osservazioni conclusive sul primo Rapporto del governo italiano sullo stato di attuazione della Convenzione, sulla cui implementazione il Comitato vigila. Per “sparizione forzata” si intende qualsiasi privazione di libertà commessa da agenti o con il consenso di uno Stato, rifiutando in seguito di riconoscere detta privazione e di comunicare il luogo in cui la persona in questione si trova.
Durante il mese di aprile, a Ginevra, si era tenuta una sessione di lavori del Comitato, dedicata tra l’altro all’esame del Rapporto dell’Italia. Il Comitato aveva audito la delegazione del governo italiano e l’Ufficio del Garante nazionale delle persone private della libertà. Nel documento appena pubblicato, il Comitato nota positivamente che il Garante nazionale costituisce un effettivo organo di monitoraggio della situazione delle persone private della libertà, adempiendo efficacemente al suo mandato Onu di Meccanismo nazionale di prevenzione. Allo stesso tempo il Comitato guarda con preoccupazione alle misure recentemente entrate in vigore a seguito della conversione in legge del “Decreto sicurezza”, in particolare relativamente alla possibilità di trattenere persone migranti destinate al rimpatrio in non meglio specificati “locali idonei” nella disponibilità dell’Autorità di Pubblica sicurezza.
Il Comitato invita quindi il governo italiano a rendere tempestivamente noto l’elenco dei “locali idonei” garantendo, in tal modo, pieno accesso da parte del Garante nazionale e di tutti gli organismi sovranazionali di controllo che su tali luoghi hanno il compito di vigilare. Infine, fra le altre raccomandazioni rivolte all’Italia ci sono quelle relative alla necessità di prevedere una fattispecie di reato specifica riguardante le sparizioni forzate, di aumentare gli sforzi per prevenire le sparizioni dei migranti, in particolare minori, per rintracciare coloro di cui si sono già perse le tracce e per fornire un’effettiva cooperazione e assistenza giudiziaria agli Stati esteri in tema di persone scomparse e per assicurare che nel concreto nessuna persona venga estradata verso Paesi a rischio di sparizioni forzate.
La Convenzione Onu, ratificata dall’Italia nel 2015, aveva introdotto il divieto delle sparizioni forzate, considerate un crimine contro l’umanità. Vengono quindi individuati una serie di obblighi in capo agli Stati al fine di prevenire le sparizioni forzate, tra cui: proibizione della detenzione segreta; impegno a detenere le persone in strutture ufficialmente riconosciute e controllate, e che conservino un registro di tutti i detenuti; diritto ad ottenere informazioni sui detenuti. La Convenzione riafferma, inoltre, il diritto delle vittime al riconoscimento della verità e ad un’equa riparazione per sé e per i propri parenti, così come il diritto a formare delle associazioni ed organizzazioni per contrastare il fenomeno delle sparizioni forzate. La Convenzione tratta anche il problema del rapimento dei bambini i cui genitori sono vittime di sparizione forzata, la falsificazione della loro identità e la conseguente adozione. Per garantire tutto ciò, la Convenzione ha previsto l’istituzione di un Comitato sulle sparizioni forzate, con il compito di monitorare l’implementazione degli obblighi assunti dagli Stati, ricevere ricorsi interstatali e individuali, e la possibilità di avviare una procedura umanitaria d’urgenza per effettuare ispezioni sul campo e sottoporre all’attenzione dell’Assemblea Generale quelle situazioni in cui il ricorso alle sparizioni forzate è diffuso e sistematico.