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Sul caso della nave Gregoretti è netta la divisione tra giustizialisti e garantisti. Non tanto per libero convincimento, quanto per partito preso: il proprio. La prima cosa da evidenziare è che anche i magistrati possono sbagliare. Infatti il magistrato che non sbaglia mai è, per convenzione, solo l’ultimo a decidere. Si innesta su questo sfondo la vicenda della Gregoretti, la nave cui fu impedito per alcuni giorni di attraccare nei porti italiani dall’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini.
Non è stata la procura della Repubblica ad agire contro il ministro. Anzi, questa ne richiese l’archiviazione. E’ stato, invece, il Tribunale dei ministri di Catania a negarla e ad avanzare richiesta di autorizzazione a procedere. La chiamano fisiologica dialettica- processuale tra magistrati. Che potrebbe durare all’infinito. Peccato che sulla graticola, frattanto, ci sia un terzo. Sarà per questo che monta la rabbia dell’avvocatura contro l’abolizione della prescrizione? Alcuni soloni proclamano: «Se sei innocente, fatti processare ed i giudici ti assolveranno!». Ma, se sei innocente, perché ti devono processare?
L'avere prolungato per circa tre giorni la permanenza a bordo della nave Gregoretti dei migranti, garantendo comunque loro assistenza medica, viveri e beni di prima necessità e consentendo l’immediato sbarco di coloro che presentavano seri problemi di salute e dei minorenni non costituisce una illegittima «privazione» della libertà personale punibile ai sensi dell'art. 605 c. p. Lo afferma il procuratore della Repubblica dell’indagine.
Domanda: poteva un ministro assumere decisioni in materia, senza un viatico del governo, preventivo o successivo, esplicito o implicito?
Gli atti ufficiali di un ministro non possono non trovare paternità nella politica generale del governo, che, per Costituzione, è sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei ministri. Se così non fosse, delle due l’una: o il ministro verrebbe “dimissionato” o cadrebbe il governo. Nello specifico, il titolare del dicastero dell’Interno si sarebbe uniformato alla posizione già assunta per il caso Diciotti.
Se l’ordine impartito fosse stato non solo illegittimo, ma avesse comportato anche la commissione di un reato, i destinatari avrebbero avuto il dovere di non eseguirlo, in base all’art. 51 del Codice Penale, pena il loro coinvolgimento nel reato. Stesso discorso varrebbe per i subalterni militari, in quanto né l’art. 1349 del Codice dell’ordinamento militare né l’art. 729 del Regolamento militare ( d. p. r. n. 90/ 2010) consentono l’esecuzione di un ordine illegittimo, idoneo ad integrare un reato. Dunque, una ipotetica imputazione penale non potrebbe sorvolare sulla posizione di uno svariato numero di altre figure, a titolo di ipotetico concorso nel fatto, sia in linea orizzontale che verticale, dalle sfere politiche e civili a quelle militari, a meno che non si voglia codificare un aberrante principio di responsabilità penale ad personam, oggettiva, esclusiva ed assorbente.
Per l’autorizzazione a procedere, occorre valutare se il ministro agì oppure no nell’interesse pubblico. La legge non lo dice espressamente, ma è implicito che si debba dapprima verificare che ricorrano i presupposti minimi di ragionevolezza dell’accusa. Infatti, se la contestazione apparisse sfacciatamente acrobatica, se non abnorme, quale interesse pubblico ci sarebbe da vagliare?
Come, ad esempio, nel caso, in cui si accusasse un ministro di aver rubato le strenne a Babbo Natale! Assurdo, ma è per rendere l’idea.
Un diniego all’attracco può davvero equivalere ad un sequestro di persona oppure si tratta di un’interpretazione ardita? Codice alla mano, commette sequestro di persona chi priva qualcuno della libertà personale, quella fisica, cioè di muoversi liberamente nello spazio. Rifiutarsi di dare ospitalità è per caso la stessa cosa che legare l’ospite ad un tavolo? Si ricorderà che la permanenza a bordo degli immigrati sulla nave Gregoretti della Guardia Costiera italiana dipese, innanzitutto, dal rifiuto allo sbarco precedentemente opposto altrove, in modo esplicito o implicito, e dalla necessità di attendere l’autorizzazione allo sbarco promessa, ma non mantenuta, da altri governi, generosamente messisi in fila, salvo poi ritirarsi. Tutto questo in attesa che l’UE, nella fittissima rete di relazioni diplomatiche intrecciate, prendesse una risoluzione collegiale ed impegnativa.
Poiché le presunte persone offese sarebbero gli immigrati a bordo, bisognerebbe sapere da ciascuno di loro cosa volesse fare concretamente e non presuntivamente. Se la nave avesse raggiunto un qualunque altro porto estero, l’attracco sarebbe potuto avvenire, anche senza autorizzazione? L’equipaggio lamentò mai problemi personali legati alla permanenza a bordo? Senza risposte certe a queste domande non si va da nessuna parte. Non sono ammesse imputazioni penali all’ingrosso e per presunzione.
Bisogna anche ricordare che all’epoca era già in vigore il cosiddetto decreto sicurezza bis ( decreto legge 14 giugno 2019, n. 53), finalizzato a contrastare l’immigrazione clandestina e che all’art. 1 attribuisce al ministro dell’Interno il potere di vietare sosta, transito ed accesso di navi non militari nei porti italiani, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblici. Al dunque il problema della necessità o meno della collegialità governativa nemmeno si poneva, poiché il ministro disponeva degli strumenti normativi per decidere ed agire da solo. Quelli che il governo gli aveva concesso. E se così decideva, chiunque esso fosse stato, non si può dire che non si muovesse in una cornice di formale legittimità, reale o putativa che fosse. Il particolare che la Gregoretti fosse nave militare della guardia Costiera diventa, nel contesto generale, questione di lana caprina, visto che trasportava immigrati costituenti oggetto del decreto sicurezza bis. La palla è ora nelle mani della politica, nelle sedi istituzionali proprie. L’importante è che si decida in autonomia, secondo scienza e coscienza e, soprattutto, con il coraggio delle proprie idee e senza ipocrisia.
* già presidente del tribunale di sorveglianza di Taranto