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Spetta «all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa. L’accertamento viene comunicato dalla Asl all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza». Lo chiarisce una comunicazione del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, rivolta agli Ordini provinciali dei camici bianchi e alle Commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri. Sull’obbligo di vaccinazione anti-Covid per gli operatori sanitari la Fnomceo si è rivolta al ministero della Salute per «acquisire l’esatta interpretazione degli obblighi normativi scaturenti dalle disposizioni su menzionate al fine di fornire precisi indirizzi agli Omceo territoriali». E, con una nota del 17 giugno allegata alla comunicazione, il ministero «ha definitivamente chiarito - si legge nella comunicazione - la natura della sospensione dall’esercizio professionale dei professionisti che non ottemperino all’obbligo vaccinale e i conseguenti provvedimenti che gli Ordini devono adottare». Dopo gli accertamenti della mancata vaccinazione da parte dell’Asl, «la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale». «Emerge con chiarezza - si legge ancora - che una volta ricevuto l’atto di accertamento della Asl l’Ordine e, nello specifico, la competente Commissione d’Albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo». Infine, il presidente della Fnomceo informa che «nei confronti del provvedimento di sospensione è ammesso unicamente ricorso amministrativo al Tar entro 60 giorni dalla data di notifica».