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Possibile condannare a 20 anni di reclusione un uomo per omicidio, quando manca il cadavere? È il caso di Roberta Ragusa della quale si sono perse le tracce nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 quando la donna, madre di due bambini, scompare dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme ( Pisa). Per questo Antonio Logli è stato condannato, con rito abbreviato, a 20 anni per omicidio e distruzione del cadavere di sua moglie. Il giudice non ha accordato al condannato, come richiesto dalla procura, la misura cautelare in carcere. Ha invece disposto l’obbligo di dimora per l’uomo nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme nelle ore notturne, dalle 21 alle 6. Logli è stato anche interdetto per sempre dalla potestà genitoriale. Due mesi dopo la scomparsa di Roberta viene iscritto sul registro degli indagati proprio il marito che, come accerteranno gli investigatori, aveva da tempo una relazione con la 28enne Sara Calzolaio, segretaria dell’autoscuola gestita dalla famiglia Logli e babysitter dei suoi figli. Da quanto emerge dalla ricostruzione fatta dall’accusa, anche in base ad alcuni testi-È moni oculari, Logli fu visto la notte della scomparsa far salire con violenza la moglie in macchina davanti la loro casa, al culmine di una animata discussione scaturita dalla scoperta della donna della relazione clandestina, e partire poi ad alta velocità con la sua auto.
Ieri è arrivata dopo cinque anni di indagini la sentenza di condanna, a seguito della decisione della Cassazione dello scorso 17 marzo di annullare la sentenza di proscioglimento nei confronti di Logli che era stata pronunciata dall’allora gup del Tribunale di Pisa, Giuseppe Laghezza, il 6 marzo 2015. La Suprema Corte aveva infatti accolto il ricorso della procura di Pisa, disponendo una nuova udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario e distruzione di cadavere di Roberta Ragusa. Fin qui parrebbe, seppur nella sua tragicità, una storia come altre: amore, tradimento, morte. Ma c’è quell’elemento, non da poco, che lascia perplessi: della donna non ci sono tracce. Si dirà che ci sono indizi precisi, gravi e concordanti ma allora la seconda domanda è: se anche Roberta Ragusa fosse morta a causa del marito, chi ci assicura oltre ogni ragionevole dubbio che si tratti di omicidio volontario, colposo, o preterintenzionale? Nel nostro ordinamento c’è il celebratissimo principio di non colpevolezza; nelle sentenze delle sezioni unite leggiamo che la colpevolezza deve essere dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. Poi però capita che un imputato ( Logli, in questo caso) venga prosciolto in fa- se di udienza preliminare perché il giudice ritiene che non ci siano elementi sufficienti nemmeno per celebrare un processo e veda poi annullata la sentenza in Cassazione per finire condannato nel giudizio di rinvio a 20 anni.
Quante volte deve essere prosciolto un cittadino, in questo nostro “stato di diritto”, perché possa dirsi affermato il ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza? Per non parlare del processo mediatico che abbiamo visto svolgersi intorno al caso Ragusa. Come sottolinea l’avvocato Renato Borzone, responsabile dell’Osservatorio di informazione giudiziaria dell’Unione delle Camere Penali Italiane: «A prescindere dal fatto se Logli sia colpevole o innocente, il modo di fare informazione tutto appiattito sull’accusa è una cosa che dovrebbe finire. Come Osservatorio ci siamo battuti non solo per un fatto di civiltà giuridica, nel senso che non è possibile che si facciano processi alternativi e paralleli in televisione, ma abbiamo anche denunciato la distorsione che provoca questo metodo di fare informazione che distorce il processo vero e proprio: abbiamo raccolto pareri di studiosi di psicologia giudiziaria che hanno sostenuto che quando si svolgono processi in cui i giornalisti assumono il ruolo di pm aggiunti, quando in televisione vengono trasmesse in anteprima le intercettazioni, o brandelli di atti processuali, si ha una adulterazione dei meccanismi processuali. I giudici e i testimoni rischiano di essere condizionati dalla pubblicità a senso unico che viene data».