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"L'Organismo Congressuale Forense OCF ha indetto l'astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6 e fino al 20 marzo 2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli articoli 4, 5 e 6 del "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati'". E' quanto si legge in una delibera dell'Ufficio di Coordinamento dell'Organismo Confressuale Forense. "L'adesione all'astensione - si legge ancora - che sarà considerata legittimo impedimento de difensore in ogni tipo di procedimento, oltre ad essere dichiarata personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesa o del mandato all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare, potrà essere comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero oltreché agli avvocati costituiti, con espressa deroga al termine di due giorni, in considerazione delle ragioni di pericolo sanitario sottese alla astensione". IL TESTO INTEGRALE: L’UFFICIO DI COORDINAMENTO DELL’ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE Riunito in conferenza on-line nella seduta del 5 marzo 2020 dalle ore 20,20, con la presenza di: Giovanni MALINCONICO (Coordinatore); Vincenzo CIRAOLO (Segretario) Alessandro VACCARO (Tesoriere) Cinzia PRETI (Componente); Armando ROSSI (Componente) Rosanna ROVERE (Componente); Giovanni STEFANÌ (Componente). CONSIDERATO
- che l’emergenza derivante dalla diffusione del virus “Covid 19” sta procurando grande allarme sociale su tutto il territorio nazionale, allarme avvalorato dalla intensa attività di prevenzione messa in atto dalle attività sanitarie e dal Governo, con la produzione di disposizioni eccezionali sia di normazione primaria d’urgenza che regolamentare;
- che, per quanto riguarda le attività giudiziarie, tale emergenza è stata fronteggiata con misure incentrate sulla riduzione e sospensione delle attività relativamente alle sole “zone rosse”;
- che in particolare, l’art. 10 del D.L. 2.03.2020 n. 9 prevede, tra le altre misure, la sospensione delle udienze nei procedimenti civili, penali, amministrativi e contabili degli uffici nel cui ambito di competenza rientrano i Comuni inseriti nell’allegato n. 1 al DPCM dell’03.2020 (cd. “zona rossa”) e di quelli in cui le parti o i loro difensori abbiano residenza o sede negli stessi Comuni, con l’eccezione dei procedimenti connotati da urgenza;
- che si tratta di misure assolutamente non adeguate a ridurre ragionevolmente il rischio di contagio in relazione alle specifiche modalità di interazione che connotano le attività giudiziarie in quanto il rischio di contagio si sta palesando in modo crescente su tutto il territorio nazionale e già numerosi Avvocati e Magistrati hanno contratto il contagio; che ogni Avvocato e ogni Magistrato, nello svolgimento delle proprie funzioni, interagisce quotidianamente con un numero molto elevato di persone e inoltre gli Avvocati, per le ragioni connesse alla propria professione, operano in modo indistinto sul territorio nazionale, senza alcuna limitazione, negli uffici giudiziari converge un afflusso di persone non limitato alle sole parti e ai loro difensori, ma esteso a testimoni, consulenti, verificatori, coadiutori, (etc.) non ricompreso nelle previsioni del D.L. n. 9/2020, e si concretizza il rischio che gli uffici giudiziari italiani divengano grande veicolo di contagio diffuso e incontrollato; negli uffici giudiziari è inoltre molto arduo, se non impossibile, effettuare i dovuti controlli preventivi circa gli ambiti di rispettiva provenienza delle persone; lo stato degli edifici in cui viene esercitata l’attività giudiziaria, la loro inadeguatezza strutturale e la loro dislocazione, non consentono un pur minimo controllo igienico-sanitario, la gestione continua in gran parte ad essere demandata a scelte discrezionali dei capi degli uffici giudiziari che, nella maggior parte dei casi, hanno assunto provvedimenti volti a limitare le possibilità di contagio nelle sole aule di udienza e all’interno delle cancellerie (peraltro con esiti evidentemente insufficienti, visto il caso di Milano), ma non hanno alcuna incidenza sulle condizioni in cui gli Avvocati, le parti, i testimoni e gli ausiliari debbano attendere lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza;
- che, in ragione delle problematiche ora evidenziate, si stanno moltiplicando casi di contagio di Avvocati e Magistrati;
- che si stanno moltiplicando sul territorio nazionale richieste di intervenire in modo immediato, con misure più adeguate e significative, ivi inclusa la sospensione delle udienze su tutto il territorio nazionale, con l’eccezione delle attività relative a procedimenti urgenti e indifferibili;
- che l’Organismo Congressuale Forense ha immediatamente segnalato al Ministro della Giustizia la gravità e delicatezza della questione sia per le vie brevi (personalmente in data 202.2020), sia in modo formale, dapprima con nota del 25.02.2020 e da ultimo con nota in data 3.02.2020 con la quale è stata espressamente richiesta la sospensione delle udienze al fine di studiare e mettere in atto più adeguate misure di contrasto al contagio;
- che tali richieste sono rimaste tutte prive di alcun riscontro;
- che l’assunzione di misure adeguate a garantire la salute e l’incolumità degli Avvocati Italiani si rende indifferibile in via di prioritaria urgenza e che la situazione venutasi a determinare rientra nella ipotesi dei “gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori”;
- che l ‘art. 6, 2° co., lett. c) dello Statuto del Congresso Nazionale Forense dispone che l’Organismo Congressuale Forense (quale organo di rappresentanza del Congresso istituito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39, 3° comma, legge12.2012 n. 247) ha la funzione e il potere di proclamare l’astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione;
- che il Regolamento Interno dell’OCF, così come approvato nella seduta del11.18, all’art. 7, 5° comma prevede che: “ Nel caso in cui si determinino situazioni di eccezionale gravità che richiedano di essere affrontate in via immediata, in relazione a ipotesi di pericolo per le libertà civili e per l’assetto delle istituzioni democratiche e della giurisdizione, l’Ufficio di Coordinamento può con propria deliberazione indire l’astensione dalle udienze anche in difetto della previa proclamazione dello stato di agitazione, dando puntuale motivazione delle ragioni di grave ed imprescindibile urgenza. In tale ipotesi, con la delibera di indizione, l’Ufficio di Coordinamento provvederà alla immediata convocazione dell’Assemblea, anche in deroga al termine ordinario di preavviso, al fine di riferirne ed affinché siano assunti i deliberati conseguenti”;
- che, in ogni caso, l’assunzione della presente deliberazione è stata preceduta, da parte dell’Ufficio di Coordinamento, da una consultazione informale con tutti i componenti dell’Assemblea dalla quale è emersa la opportunità di intervenire con l’immediata indizione dell’astensione nei termini di cui al presente deliberato; che l’art. 2, 7° co. della legge 204.1990 n. 146, come recepito nel “Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati”, consente la deroga delle disposizioni in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata nei casi di astensione per “gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori”, situazione sicuramente configurabile nel caso di specie;
- che vani sono risultati tutti i tentativi reiteratamente svolti affinché si ovviasse alla situazione di pericolo denunciata; Tanto premesso,