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Tullio Padovani, avvocato penalista, già professore ordinario di Diritto penale alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa è tra i pochissimi accademici del suo campo ad essere stato invitato a far parte della Accademia Nazionale dei Lincei. Per dare seguito alle nostre pubblicazioni di testi di Giovanni Falcone, lo abbiamo sentito per commentare quello sulla separazione delle carriere sul quale è perentorio: «non è un problema tecnico, ma uno dei massimi problemi politici, forse ' il' problema politico di questo Paese», e subito dopo aggiunge che «se il potere dell'accusa non comporta responsabilità tutti lo temono, sono tutti terrorizzati dai pm. Il pm si presenta come un'ombra nefasta in qualunque contesto».
Professore, su questo giornale abbiamo riproposto alcuni scritti di Giovanni Falcone a favore della separazione delle carriere: il compianto giudice palermitano viene citato sempre, spesso in modo strumentale, tranne che su questo tema. Lei che ne pensa?
Ha perfettamente ragione dottoressa. Iniziamo col dire che Falcone non si è occupato del problema una volta per caso: è stato un tema ricorrente nella sua riflessione. In uno scritto antecedente a quello pubblicato sul vostro giornale, ho potuto constatare come Falcone si ponesse da tempo certi interrogativi e cito testualmente: «Ci si domanda come è possibile che in un regime liberaldemocratico (…) non vi sia ancora una politica giudiziaria e tutto sia riservato alle decisioni, assolutamente irresponsabili, dei vari uffici di procura e spesso dei singoli sostituti. Mi sembra giunto il momento di razionalizzare e coordinare l’attività del pm, finora reso praticamente irresponsabile da una visione feticistica della obbligatorietà dell’azione penale e dalla mancanza di efficaci controlli della sua attività». Il punto nodale è proprio questo: quando si discute di separazione delle carriere non si può prescindere dal tema dell'obbligatorietà dell'azione penale. Quindi prima di tutto dobbiamo chiederci una cosa.
Quale, professore?
Considerato che l'accusare e il giudicare sono due terreni completamente distinti, perché si vuole difendere l'unicità delle carriere? Guardiamo cosa dicono le fonti: il giudice risolve dei conflitti applicando la legge, ed è vincolato solo ad essa, in base all'articolo 101 della Costituzione (' I giudici sono soggetti soltanto alla legge'). E il pm? L'azione del pubblico ministero ha il suo riferimento nell'articolo 112 della Carta Costituzionale (' Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale'): secondo i pm, quindi, anche la loro attività sarebbe interamente giustificata dalla legge così come per i giudici. Ecco perché sostengono l'unicità delle carriere. Tutto ciò è semplicemente falso sia in fatto che in diritto.
Ci spieghi meglio, professore.
In fatto: è impossibile perseguire tutti i reati. In Francia, quando nel 1977 si pose il problema di una riorganizzazione giudiziaria sul tavolo c'era anche il tema dell'obbligatorietà dell'azione penale che non era mai stata introdotta; i francesi si resero conto subito che sarebbe stata una assurdità. Inoltre è pericoloso ammettere che un pm debba perseguire tutti i reati: a tal proposito vale la pena ricordare quanto scrisse il giudice della Corte Suprema Robert H. Jackson nel 1940. All’epoca Jackson ricopriva la carica di Attorney General degli Stati Uniti: «L’applicazione del diritto non è automatica. Non è cieca. Una della maggiori difficoltà della posizione del pubblico ministero è che egli deve scegliere i casi, perché nessun pubblico ministero potrà mai indagare tutti i casi di cui riceve notizia … Se il pubblico ministero è obbligato a scegliere i casi, ne consegue che può anche scegliersi l’imputato. Qui sta il potere più pericoloso del pubblico ministero: che egli scelga le persone da colpire, piuttosto che i reati da perseguire. Con i codici gremiti di reati, il pubblico ministero ha buone possibilità di individuare almeno una violazione di qualche legge a carico praticamente di chiunque. Non si tratta tanto di scoprire che un reato è stato commesso e di cercare poi colui che l’ha commesso, si tratta piuttosto di individuare una persona e poi di cercare nei codici, o di mettere gli investigatori al lavoro, per scoprire qualcosa a suo carico». Queste parole sembrano scritte pochi minuti fa perché è sempre stato così.
E invece in diritto?
Se parliamo di esercizio dell'azione penale, l'inizio dell'azione penale è un fenomeno giuridico che è disciplinato dalla legge nell'articolo 405 del codice di rito e questo articolo è collocato all'interno del Titolo VIII che è dedicato alla chiusura delle indagini preliminari, alla fine delle quali il pm sceglie se dare inizio all'azione penale oppure chiedere l'archiviazione.
Cosa ne deduciamo?
Che le indagini preliminari non sono coperte dal dovere che si pretende di ritrovare nell'articolo 112 della Costituzione. L'obbligatorietà dell'azione penale non si riferisce espressamente alle indagini preliminari. Pertanto quando il pubblico ministero, dinanzi alle perplessità che sorgono rispetto ai suoi atti di indagine, replica sostenendo che si tratta di atti dovuti, imposti dall'art. 112, afferma qualcosa di inesatto. In sostanza si tratta di un pretesto, tanto poi il conto di indagini lunghe e costose lo paga lo Stato e casomai il cittadino che dopo anni viene prosciolto.
Siamo dinanzi ad un potere smisurato?
Il potere dell'accusa è un potere terribile e per di più è discrezionale e arbitrario. E, appellandosi all'obbligo costituzionale, nessuno è chiamato a rispondere delle proprie scelte. Addirittura l'articolo 1 della Costituzione (' L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione') alla luce di quello che ci siamo detti fino ad ora va riletto così: L'Italia è una Repubblica giudiziaria, fondata sull'esercizio dell'azione penale. La sovranità appartiene al pubblici ministeri, che la esercitano in modo discrezionale.
È una constatazione molto forte.
Ma è così. Se il potere dell'accusa non comporta responsabilità tutti lo temono, sono tutti terrorizzati dai pm. Il pm si presenta come un'ombra nefasta: il terrore pervade chiunque abbia a temere una iniziativa del pubblico ministero.
Ed è questo terrore che non permetterà mai che si discuta di separazione delle carriere in Parlamento, come chiede l'Unione delle Camere Penali Italiane?
La politica giudiziaria in Italia non la fa il Parlamento, la fa qualcun altro anche contro il Parlamento stesso.
L'obiezione che muovono tutti è che il pm andrebbe sotto il controllo dell'esecutivo.
Questo tema lo aveva affrontato già Falcone, proprio nel testo da voi riproposto sulla separazione delle carriere: «Su questa direttrice bisogna muoversi, accantonando lo spauracchio della dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo e della discrezionalità dell’azione penale, che viene puntualmente sbandierato tutte le volte in cui si parla di differenziazione delle carriere». Il problema non è dunque questo, perché comunque si trovano le garanzie necessarie al fine di assicurare l'indipendenza non dei singoli pm ma del potere d'accusa, di cui però bisogna rendere conto. Esso deve essere un potere trasparente: come la democrazia muore nel buio, così se il potere di accusa non è trasparentemente esercitato e responsabilizzato allora siamo alla fine della democrazia. La separazione delle carriere non è un problema tecnico, ma uno dei massimi problemi politici, forse ' il' problema politico di questo Paese.
Cosa ne pensa delle dichiarazioni del Procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri?
Sono rimasto sconvolto da quelle dichiarazioni. Ma le voglio raccontare un episodio: tantissimi anni fa mi trovavo in una Corte di Appello siciliana: avevo l'impressione che il Procuratore Generale si stesse comportando come il padrone di casa, avevo avvertito particolari toni e modi di rivolgersi alla Corte che mi erano sembrati fuori dalle righe. E contemporaneamente avevo notato un atteggiamento molto ossequiente e remissivo dei giudici. Mi rivolsi al collega del posto e lui mi rispose: «la tua impressione è giusta. Li vedi quei signori della Corte? Ciascuno di loro ha un pentito in Procura che dice cose generiche, potrebbe però arrivare un secondo pentito che dice cose specifiche».