Se ne dispongono 140mila l’anno e pesano sull’amministrazione della giustizia per oltre 250 milioni di euro. Le intercettazioni sono il mezzo di ricerca della prova che ha messo definitivamente in crisi il rapporto tra diritto di cronaca e privacy.come funzionanoLe intercettazioni vengono richieste dal pubblico ministero e autorizzate con decreto motivato dal giudice per le indagini preliminari. Nel decreto deve essere indicata la durata: la legge prevede un massimo di 15 giorni, che diventano 40 nel caso di delitti riguardanti la criminalità organizzata. Il pm, però, può chiedere una proroga al gip. Secondo una statistica prodotta dal ministero della Giustizia, la durata media delle intercettazioni è di 48 giorni.Possono essere disposte solo per specifici reati, indicati tassativamente: in linea generale per i delitti non colposi con pena della reclusione superiore ai 5 anni. Il pubblico ministero non le può richiedere arbitrariamente, ma quando già sussistano gravi indizi di reato e solo se siano assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini.quanto costanoNel 2014, il ministero della Giustizia ha speso 250 milioni di euro per le intercettazioni. Secondo un rapporto statistico prodotto dallo stesso dicastero di via Arenula e risalente al 2013, in quell’anno sono state disposte 140mila intercettazioni (il 90% sono telefoniche), corrispondenti a circa 90mila individui intercettati. Le più costose sono le intercettazioni ambientali, per cui la Procura spende 3.200 euro. Ogni intercettazione telefonica costa in media 1.100 euro, una informatica 720 euro.pubblicabilità, i limitiNella fase delle indagini preliminari, le intercettazioni sono coperte dal segreto. In altre parole, sono atti che nessuno, nemmeno l’indagato e il suo difensore, ha ancora il diritto di conoscere.In questa fase, il giornalista ha il divieto totale di pubblicare le intercettazioni di cui sia in qualsiasi modo entrato in possesso, sia nella loro forma testuale sia nel loro contenuto. Gli atti vengono portati interamente a conoscenza dell’indagato con la chiusura delle indagini: da questo momento è possibile divulgare il contenuto delle intercettazioni, ma non il testo integrale. Il virgolettato diventa pubblicabile solo al momento del dibattimento, ma solo se l’intercettazione viene utilizzata dal pm per le contestazioni. Il testo delle intercettazioni acquisite nel fascicolo del dibattimento, invece, diventa pubblicabile solo dopo la sentenza di primo grado.La disciplina non riguarda solo le intercettazioni, ma tutti gli atti di indagine. L’obiettivo è quello di salvaguardare il libero convincimento del giudice, che deve - o meglio dovrebbe - venire a conoscenza degli atti in dibattimento, durante il quale le prove si formano in contraddittorio tra le parti.