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Linea “dura” della Procura di Milano per chi, imperterrito, continua ad uscire senza giustificato motivo dalla propria abitazione, contravvenendo così al divieto previsto nel decreto sull’emergenza Covid-19 dello scorso 8 marzo. Per sanzionare adeguatamente gli irriducibili della passeggiata, la Procura del capoluogo lombardo ha deciso di “archiviare” l’originale sanzione prevista dall’articolo 650 del codice penale e rispolverare il Testo unico delle leggi sanitarie del 1934. Ad affermalo è stato questo fine settimana direttamente il procuratore di Milano Francesco Greco. Da ora in avanti, ai passeggiatori “abusivi” verrà dunque contestata la violazione dell’articolo 260 delle norme sanitarie che punisce “chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo”.La sanzione prevista è quella “dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire duecento a quattromila”.La violazione dell’art. 650 del codice penale, “inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”, prevedeva invece l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a duecentosei euro.La differenza sostanziale, e su questo aspetto punta tutto la Procura per l'aspetto "deterrente", riguarda le successive conseguenze sulla fedina penale del passeggiatore illegale. A differenza dell’articolo 650 codice penale, l’articolo 260 delle norme sanitarie non prevede l’oblazione, cioè la possibilità che, al termine del procedimento, il denunciato pagando una somma ottenga l'estinzione del reato.In assenza di questa “scappatoia” legale, l’effetto per l’irriducibile passeggiatore sarà quello di vedersi macchiata la propria fedina penale. Con tutte le conseguenze del caso in caso voglia poi ottenere una licenza, partecipare ad un concorso, ecc. La scorsa settimana in un articolo apparso sul quotidiano francese Le Figaro le pene previste dall'Italia per chi fosse stato sorpreso a violare le disposizioni sull’emergenza Covid-19 erano state definite “azzez burlesques”. Si era quindi aperto un confronto fra le Procure su quale reato fosse più opportuno contestare. Alcuni uffici giudiziari si erano anche spinti ad ipotizzare quello di epidemia, previsto dall’articolo 438 del codice penale e punito con l’ergastolo. Altri, invece, quello di lesioni, sulla falsa riga di quanto avviene per le persone che, consapevoli di essere affette dall’Hiv, hanno comunque rapporti non protetti con il partner. Tornado a Milano, nella giornata di sabato erano state controllate 12.056 tra persone ed attività commerciali. 431 i denunciati.