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Due milioni di euro al mese: è questa la cifra che Silvio Berlusconi dovrà continuare a versare all’ex moglie Veronica Lario. A nulla è valso il ricorso presentato dall’ex Cavaliere, per tentare di ridurre l’assegno di mantenimento quantificato dalla Corte d’Appello di Milano nel 2014 (che lo aveva ridotto di un milione rispetto alla sentenza del tribunale ordinario): secondo la Suprema Corte, Silvio Berlusconi «è uno degli uomini più ricchi del mondo» ed è «rilevante» la disparità dei suoi redditi rispetto a quelli della moglie Veronica Lario, per questo l’ammontare dell’assegno va confermato. In particolare, i giudici hanno rilevato anche che la separazione «non elide la permanenza del vincolo coniugale» e il dovere di assistenza, garantendo il precedente tenore di vita. La sentenza è destinata però a far discutere: solo una settimana fa, la stessa sezione della Cassazione ha pubblicato una decisione in direzione opposta. I giudici, nel caso del ricorso sull’ammontare dell’assegno divorzile presentato dall’ex ministro del Tesoro Vittorio Grilli, avevano infatti stabilito che il parametro per stabilire la somma è «l’indipendenza o l’autosufficienza economica» e che l’assegno «ha natura assistenziale», cassando dunque il criterio della garanzia del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e addirittura sottolineando che «il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale». Due sentenze opposte nell’esito, dunque, per due casi apparentemente assimilabili per molti aspetti: sia Silvio Berlusconi che Grilli, infatti, avevano fatto ricorso per ridurre l’assegno di mantenimento per le due ex mogli Veronica Lario e Lisa Lowenstein. La Suprema Corte, però, nella sentenza Lario-Berlusconi ha giustificato le ragioni della decisione anche alla luce della sentenza Lowenstein-Gilli: nel caso dell’ex Cav, infatti, in discussione c’era l’ammontare dell’assegno di mantenimento per la separazione, mentre in quello dell’ex ministro veniva contestato quello dell’assegno divorzile. Una differenza sostanziale, in quanto l’assegno di separazione e l’assegno di divorzio (il primo disciplinato dal codice civile e il secondo da legge speciale) vengono adottati in momenti temporalmente distinti ( il primo nell'immediatezza della crisi coniugale, il secondo, invece, al momento del definitivo scioglimento del vincolo di coniugio) ed hanno parametri differenti di quantificazione: il primo, infatti, punta ad “equilibrare” i redditi degli ex coniugi separati, per i quali il legame non si è ancora definitivamente interrotto. Tanto è vero che i giudici di appello hanno ridotto l’assegno di mantenimento disposto a Veronica Lario, tenendo conto anche della sua posizione reddituale, in qualità di socia unica di alcune società, proprietarie di cespiti in Italia, Usa e Gran Bretagna, e constatato che vi era in ogni caso una «rilevante disparità tra i redditi e i patrimoni dei due coniugi». L’assegno di separazione, dunque, ha tenuto conto dell’«elevatissimo tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale», nonchè della «lunga durata del rapporto», il «contributo morale ed affettivo reso dalla moglie all’intera famiglia», la «dedizione alla cura della prole» e «l’impossibilità di riprendere l’attività di attrice, abbandonata con il consenso del coniuge, molti anni prima». Le due sentenze, dunque, si riferiscono a due situazioni giuridiche solo apparentemente analoghe, ma che invece si collocano su piani differenti (da una parte la separazione, dall’altra il divorzio) e dunque le pronunce possono coesistere in modo coerente, come hanno ricordato i giudici. La recentissima pronuncia sul divorzio dell’ex ministro Vittorio Grilli, dunque, rimane dunque una importante novità sul piano giurisprudenziale nella quantificazione dell’assegno divorzile, con la modifica del parametro da quello del «tenore di vita» a quello dell’«indipendenza e l’autosufficienza economica» dell’ex coniuge.