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I giudici amministrativi danno ragione al governatore della Regione, lo sceriffo Vincenzo De Luca. Il Tar Campania, infatti, con il decreto cautelare monocratico ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’ordinanza del Presidente della Regione (del 13 marzo) e del Chiarimento (del 14 marzo) che non consentono, tra l’altro, l’attività sportiva all’aperto ritenendola non compatibile con esigenze sanitarie. Le norme introdotte da De Luca, infatti, inaspriscono le direttive nazionali. “Il piano di emergenza che abbiamo preparato in caso di picco di contagi potrà funzionare solo se ci sarà la massima collaborazione dei cittadini. Quello che è vietato è passeggiare. Abbiamo avuto una comunicazione estremamente confusa anche da parte di organi del governo nazionale. Anzi, abbiamo sentito qualche comunicazione assolutamente sbagliata da Roma, perfino dal ministero dell’Interno, e cioè che si può passeggiare, purché si mantenga un metro di distanza. Questa è una idiozia. Non si può camminare per strada senza ragione motivata. Per questo, sto preparando un’ordinanza che non solo vieta di passeggiare per strada, ma costringerà tutte le persone individuate a circolare senza motivo a una quarantena di 15 giorni. Ti trovo in mezzo alla strada o a passeggiare su lungomare o stravaccato sulla panchina? Ti obbligo alla quarantena di 15 giorni", erano state le parole di De Luca al momento della presentazione dell'ordinanza. I giudici hanno rigettato il ricorso perché visto “il rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale›› ed il fatto che i "dati che pervengono all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 … dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella regione;" va data “prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica” e fissa la trattazione collegiale per “la camera di consiglio del 21 aprile 2020”.